Italian Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal and mutual agreement to terminate proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the appellant's formal withdrawal and the respondent's agreement to terminate the case. Both parties had previously requested the extinction of the proceedings with offsetting costs, which the court accepted upon verifying the withdrawal under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no further judicial decision on the merits was required, and the case was extinguished without a ruling on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws an appeal and the opposing party consents to the extinction of the proceedings with offsetting costs, the court must declare the case extinguished without further substantive ruling.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7438/2020 R.G. proposto da : COLFIORITO 75 SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NUNZI NICOLETTA (NNZNLT68L69H501K) -ricorrente- contro VISANI EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell’avvocato DENICOLAI ROBERTO (DNCRRT70R05D969C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VIGORITA DIEGO (VGRDGI68M15H501V) -controricorrente- nonchè contro CONSORZIO DI ZONA INDUSTRIALE SETTEVENE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7788/2019 depositata il12/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTO E DIRITTO Ritenuto che: Con sentenza nr 7788/2019 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello proposto da Consorzio di Zona Industriale Settevene di Nepi avverso la pronuncia nr 947/2015 del Tribunale di Viterbo nei confronti della società Colfiorito 75 s.p.a. e per l’effetto rigettava l’impugnativa della delibera consortile del 8.2.2012 da parte della consorziata appellata. Avverso tale sentenza la società Colfiorito 75 s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui ha resistito il Consorzio di Zona Industriale Settevene di Nepi con controricorso.
Con atto depositato in data 1.3.2023 la ricorrente ha formulato istanza di rinuncia al ricorso accettata dal Consorzio controricorrente. Entrambe le parti hanno chiesto concordemente l’estinzione del giudizio a spese compensate. Il Collegio preso atto che la ricorr ente ha allegato ritualerinuncia ex art. 390 c.p.c. , datata 1. 3.2023 al ricorso iscritto7438/2020 e che la controricorrente ha aderito alla dichiarazione dirinuncia co n integralecompensazione delle spese del giudizio di legittimità va dichiarata l’estinzione del giudizio. Nessuna statuizione è da assumere in ordine allespese del presentegiudizio di legittimità.
Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del medesimo D.P.R. art. 13, comma 1 bis; visti gliartt. 390 e 391 c .p.c. .
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla società Colfiorito 75 s.p.a. . ed iscritto al n. 7438/2020;dà atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater i ricorrenti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa i