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Decreto — n. 16052/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 16052/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a foreign national, challenged an administrative decree regarding residence permits but did not act within the required timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the appeal as withdrawn and terminated the proceedings without ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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extinction of proceedings waiver of appeal statutory time limit cassation appeal failure to act trasferimento privo d'oggetto diritto di prelazione revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
9693/2022 pronunciato dal TRIBUNALE di VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
9693/2022 pronunciato dal TRIBUNALE di VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1835/2023 R.G. proposto da : NKANYIMUO CALISTUS EZENWA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Teofilo Folengo n. 49, presso lo studio dell’avvocato FACILLA GIOVANNI MARIA (FCLGNN71C25H501M) che lo rappresenta e difende, -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO, -intimato- avverso il DECRETO n. cronol. 9693/2022 pronunciato dal TRIBUNALE di VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 14.04.2023; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così dec