Cassation court quashes appeal ruling for lack of proof of creditor admission to bankruptcy estate.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance Court's decision rejecting a revocatory action filed by a cooperative in liquidation. The lower court erroneously required the liquidator to prove the creditor's admission to the bankruptcy estate, despite the creditor's pre-existing judgment debt. Furthermore, the appellate court ignored the decisive fact that the disputed asset was the sole property of the debtor, causing total insolvency. Consequently, the case was remanded to the Second Instance Court for a new trial on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901 c.c.; Art. 97 c.p.c.: The subentry of a liquidator into a revocatory action does not require proof of the creditor's admission to the bankruptcy estate if the creditor's claim is established by prior judgment, and the court must consider the debtor's total insolvency caused by the disposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.3101/2019proposto da Cooperativa Agricampania s.c.a r.l. in scioglimento ex art. 2545 septiesdecies c . c . , in persona del Commissario Liquidatore avv. Roberto Mantovano, domiciliata ex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Mazzanti e Antonella Cosentino, come da procura in atti -ricorrente – contro Consorzio Fresco Natura, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege in Roma , p azza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Salerno e Gianluigi Comeglio, come daprocura in atti -controricorrente- e contro Tecnostudios s.a.s. di De Simone Rosa C. elettivamente domiciliata in Roma, v ia Carlo Alberto nr 18 , presso lo studio dell’avv.
Nunzio Giudice, rappresentata e difesa dall’avv. Rosetta Vergati, come da procura in atti -controricorrente, ricorrenteincidentale- avverso la sentenza nr.1731/2018 della Corte d’Appello di Salerno depositata in data 9/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28 febbraio 2023 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Tecnostudios s.a.s. di De Simone Rosa C. , con citazione del 25/5/2007, convenne in giudizio Cooperativa Agricampania soc. coop.a r.l. , di cui era creditrice, e il Consorzio Fresco Natura per sentir dichiarare l’inefficacia ex art 2901 c.c. dell’atto pubblico, per Notaio Di Lizia del 20/7/2004, con il quale la C o operativa aveva conferito nel C onsorzio , da essa contestualmente costituito unitamente a Di Carlo Prodotti Tipici s.r.l. e a Sinerfin s.r.l., l’unico immobile di sua proprietà, imputandone il valore in parte a liberazione della quota del fondo consortile acquisita e, per il residuo, a versamento in conto prestito infruttifero.
2. A seguito di ordine di rinnovo della notifica della citazione, si costituì in giudizio, con comparsa di risposta e contestuale atto di intervento, Agricampania soc. coop. a r.l. i n scioglimento ex art. 2545 septiesdecies c . c ., che, premessa la fondatezza nell’ an della domanda revocatoria avanzata da Tecnostudios, chiese che l’inefficacia dell’atto venisse pronunciata nei confronti della massa dei suoi creditori.
2. Il Tribunale di Sala Consilina adito, con sentenza del 15/11/2012, dichiarò improcedibile la domanda d i Tecnostudios s.a.s. e, in accoglimento d i quella proposta da Cooperativa Agricampania s.c.a r.l. in scioglimento, dichiarò inefficace nei confronti della massa dei creditori l’atto di conferimento dell’immobile nel Consorzio.
3. L’appello proposto dal Consorzio Fresco Natura contro la decisione è stato accolto dalla Corte d’Appello di Salerno, che, con sentenza del 9/11/2018, ha rigettato la domanda di revocatoria di Cooperativa Agricampania s.c.a r.l. in scioglimento e, ri levata incidentalmente la manifesta inammissibilità di quella inizialmente avanzata da Tecnostudios, ha condannato le parti appellate, in solido, a pagare all’appellante le spese del doppio grado di giudizio. 3.1 Per quanto ancora interessa in questa sede, la corte del merito ha ritenuto fondato il motivo d’appello con cui il Consorzio aveva dedotto che Cooperativa Agricampania s.c.a r.l. in scioglimento non poteva proporre l’azione revocatoria “ dal momento che non solo non risultava dichiarato il suo stato di insolvenza ma non erano state neanche dimostrate la preesistenza di crediti rispetto al momento della stipulazione dell’atto pubblico di conferimento… né la loro ammissione al passivo”;ha, nello specifico, osservato che il Commissario liquidatore, cui incombeva il relativo onere, non aveva provato la ricorrenza dei presupposti oggettivi dell’azione, ovvero: l’avvenuta ammissione al passivo di crediti sorti anteriormente all’atto di conferimento, o, in alternativa, la dolosa preordinazione dell’atto a frodare le ragioni dei creditori successivi, nonché l’effettivo decremento del patrimonio residuo della cooperativa derivato dal negozio impugnato, per inesistenza di altri beni o comunque per la loro inidoneità al soddisfacimento dei crediti concorsuali.
4. Cooperativa Agricampania s.c.a r.l. in scioglimento ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria, cui Consorzio Fresco Natura ha resistito con controricorso. Anche Tecnostudios s . a . s . ha depositato controricorso, con il quale ha proposto ricorso incidentale per un motivo. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo Cooperativa Agricampania s.c. a r.l. in scioglimento denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.66, 201 e 202 l.fall. e 2901 c.c., per avere la c orte territoriale erroneamente ritenuto che l’esercizio dell’azione fosse subordinato alla preventiva declaratoria delsuo stato di insolvenza. 1.1 Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 66, 201 e 202 l.fall., 2901, 2697 c.c. , 115 cpc , nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere i giudici salernitani ritenuto non dimostrati i presupposti oggettivi dell’azione.
Osserva al riguardo che la corte d’appello ha completamente pretermesso ogni valutazione dell’ingente credito vantato da Tecnostudios s.a.s., sorto prima dell’atto dispositivo oggetto di revocatoria, e non ha tenuto conto del fatto, accertato dal tribunale, che l’unico bene immobile della cooperativa posto a garanzia dei creditori era quello di cui la società si era spogliata mediante l’atto di conferimento.
2. Il primo motivo - pur muovendo dal corretto rili evo che l’azione ex art. 2091 c.c. è proponibile dalla procedura di liquidazione di una cooperativa indipendentemente dal fatto che sia stat o accertato lo stato di insolvenza (posto che l’art. 201 l. fall. stabilisce che « dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III e Sezione IV e le disposizioni di cui all’art 66»)- è inammissibile perché volto a contrastare una statuizione in realtà insussistente 2.1 La corte del merito si è infatti limi tata a dar conto che col secondo motivo d’appello il Consorzio aveva eccepito l’improponibilità della domanda ex art. 2901 c.c. “ sia per la mancata dichiarazione dello stato di insolvenza della coop. sia per difetto di prova dei presupposti di revocabilità dell’atto ” , ma , nel motivare la decisione mediante l’illustrazione delle sole ragioni per le quali risultava condivisibile il secondo dei predetti riliev i , ha all’evidenza accolto la censura esclusivamente sotto tale profilo, respingendo implicitamente l ’eccezione inerente la questione pregiudiziale di rito sollevata dal Consorzio ( id est : il difetto di legittimazione del Commissario a proporre l’azione prima della dichiarazione di insolvenza della cooperativa) che, ove ritenuta fondata, avrebbe dovuto condur re ad una statuizione di improcedibilità/inammissibilità dell’azione , e le avrebbe precluso di scendere all’esame del merito (cfr . , per tutte, Cass.
S.U. n. 3840/2007).
3. Il secondo motivo è invece fondato. 3.1. Va in primo luogo puntualizzato che, contrariamente a quanto affermato, sia pure incidentalmente, dalla corte d’appello, la domanda di revocatoria avanzata da Tecnostudios non era in origine inammissibile: la legittimazione della predetta so cietà a proseguire nell’azione è infatti venuta meno solo a seguito dell’intervento in giudizio del Commissario liquidatore , posto che il fallimento (o, come nel casodi specie, la messa in scioglimento per atto dell’autorità amministrativa) del debitore n on determina l’improcedibilità dell’azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore al fine di far dichiarare l’inefficacia nei propri confronti dell’atto di disposizione del patrimonio da questicompiuto sino a quando l’organo della procedura non manifesti la volontà di subentrare in detta azione, o ne eserciti autonomamente altra analoga, ai sensi dell’art. 66 l.f. (Cass.
S.U. n. 29421/98, Cass.614/2016). 3.2 Ciò premesso, è ben vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte il curatore fallimentare (qui il Commissario liquidatore) che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole (cfr. Cass. 26331/2008) nonché di dimostrare che il patrimonio residuo del fallito fosse di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori (cfr.
Cass. 3871/2019 9565/2018 e 8931/2013). 3.3 Il primo dei suddetti oneri probatori, tuttavia, viene meno qualora, come accaduto nella specie, l’organo della procedura subentri nel giudizio di revocatoria ordinaria già promosso da uno dei creditori, in forza della legittimazione accordatagli dall'art. 66 legge fall. accettando la causa nello stato in cui si trova. In questo caso, infatti, il curatore (o il Commissario) non esercita un’ azione ex novo, perché le condizioni dell'azione non mutano e l'esigenza di tutela della posizione del creditore individuale, che ha giustificato all'origine la proposizione della domanda, non scompare, ma è naturalmente assorbita in quella della massa (cfr.
Cass. S.U. nr. 29420/2008 , Cass. nn. 12513/09, 5586/015, 17544/018). Come precisato da S.U. cit., il subentro comporta un mutamento dei termini della causa solo nel senso che la domanda di inopponibilità dell’atto di disposizione compiuto dal debitore, inizialmente proposta a vantaggio solo del singolo creditore che ha promosso l’azione, viene a essere automaticamente estesa a beneficio dell’intera massa dei creditori concorrenti. Se dunque si è dinanzi alla stessa azione attribuita fuori dal fallimento ai creditori, e se, come si è detto, la costituzione dell’organo della procedura concorsuale non ne condiziona né la nascita né la possibilità di esercitarla, ma segna solo il momento in cui diviene operante la legittimazione a proseguirla, ne deriva, come logica conseguenza, che sul piano probatorio non è necessario dimostrare altro che il pregiudizio discendente dall’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, senza che sia necessaria la prova dell’ammissione di detto credito allo stato passivo(cfr., in termini, Cass.1112/023). 3.4.
La corte territoriale, stante la pacifica preesistenza del credito di Tecnostudios (portato da decreto ingiuntivo emesso nel 2002), rispetto all’atto di conferimento, ha dunque errato nel ritenere che il Commissario subentrato nell’azione dovesse dar prova della sua avvenuta ammissione al passivo. 3.5. Il giudice d’appello è , inoltre, incors o anche nel vizio di motivazione denunciato dal ricorrente laddove, nell’affermare che il Commissario non aveva fornito prova dell’azzeramento della consistenza patrimoniale di Agricampania in conseguenza dell’atto dispositivo impugnato, o, comunque, dell’insufficienza degli eventuali cespiti residui a garantire il soddisfacimento dei creditori, ha totalmente omesso di tener conto del fatto decisivo (accertato dal giudice di primo grado con statuizione che non risulta aver formato oggetto di censura da parte del Consorzio appellante e di per sé sufficiente a dimostrare l’ eventus damni) che il bene conferito (peraltro per un valore di gran lunga inferiore a quello per il quale era stato iscritto in bilancio,in violazione dell’art. 2343 c . c ., tanto che per tale atto è stato aperto un procedimento penale per il delitto di bancarotta fraudolenta nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa) costituiva l’unico immobile di proprietà della debitrice.
4. Il motivo di ricorso incidentale con il quale la c ontroricorrente Tecnostudios s.a.s. di De Simone Rosa C lamenta violazione e falsa applicazione dell’art 97 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente posto anche a suo carico, in solido con la liquidazione di Agricampania, le spese del giudizio, resta assorbito.
5. All’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale conseguono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, per un nuovo accertamento e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo e assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al la Corte di Appello di Salerno, in diversa composizione, anche perle spese del