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Ordinanza — n. 15818/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses deportation appeal for migrant, ruling new translation and motivation arguments inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15818/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Adil Baissa's appeal against a deportation order issued by the La Spezia Prefecture. The migrant argued the order lacked a proper translation and sufficient reasoning regarding his expulsion versus a fine. The court rejected these claims as inadmissible because the lower court had already addressed the translation issue, and the migrant failed to prove facts preventing his removal.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 7 T.U.I.; Art. 13 comma 3 T.U.I.: The Court of Cassation rejects appeals based on new translation or motivation defects when the lower court has already ruled on these points, as parties cannot raise new factual issues requiring investigation in cassation proceedings.

Parole chiave

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deportation order translation requirement motivation defect inadmissible appeal Cassation procedure migrant rights administrative expulsion divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 7 T.U.I.
Il primo motivo di ricorso denuncia l’assenza di una motivazione comprensibile del provvedimento impugnato, in violazione del disposto dell’art. 13, comma 7, T.U.I., a mente del quale il decreto di esplusione deve essere tradotto in una lingua conosciuta al migrante.
Art. 13 comma 3 T.U.I.
Il primo motivo di ricorso denuncia l’assenza di una motivazione comprensibile del provvedimento impugnato, in violazione del disposto dell’art. 13, comma 7, T.U.I., a mente del quale il decreto di esplusione deve essere tradotto in una lingua conosciuta al migrante.
Art. 18 comma 8 d. lgs. 150/2011

Giurisprudenza citata

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Cass. 14599/2005
Ne discende l’inammissibilità del mezzo in esame, dato che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (Cass. 14599/2005).
Cass. 462/2010
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Testo completo

sizione a decreto di espulsione Ud.27/04/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21287/2021 R.G. proposto da : BAISSA ADIL, domiciliato ex legein Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Laura Wanda Mezzena giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO dell’ INTERNO, PREFETTURA della PROVINCIA di LA SPEZIA, QUESTURAdi LA SPEZIA -intimati - avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di La Spezia n. 82/2021 depositata il25/6/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/4/2023dal Consigliere Alberto Pazzi. Rilevato che:

1. Adil Baissa, cittadino del Marocco residente in Spagna, presentava ricorso al Giudice di pace di La Spezia avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale Prefetto in data 9 febbraio 2021, in considerazione del fatto che il cittadino straniero risultava destinatario di un provvedimento del Questore di Milano del 25 febbraio 2020 con cui gli era stato intimato di rientrare nel territorio spagnolo, essendosi il suo soggiorno in Italia protratto per oltre tre mesi. Il Giudice di Pace, con ordinanza del 25 giugno 2021, rigettava il ricorso, dopo aver constatato che non vi era prova in atti che il Baissa avesse impugnato il provvedimento del Questore di Milano che costituiva il presupposto fondante l’atto di espulsione.

2. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso Adil Baissa prospettando tre motivi di doglianza. Gli intimati Ministero dell’Interno, Prefetto della Provincia di La Spezia e Questore di La Spezia non hanno svolto difese. Considerato che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia l’assenza di una motivazione comprensibile del provvedimento impugnato, in violazione del disposto dell’art. 13, comma 7, T.U.I., a mente del quale il decreto di esplusione deve essere tradotto in una lingua conosciuta al migrante.

4. Il motivo è inammissibile. Il decreto impugnato dà conto che l’opponente aveva dedotto, quali motivi di censura nei confronti dell’atto impugnato, “la nullità formale per incompetenza funzionale del vice prefetto alla sottoscrizione del provvedimento nonché l’infondatezza della motivazione”. Nulla, dunque, è stato dedotto in sede di merito in ordine al corretto adempimento dell’obbligo di traduzione previsto dall’art. 13, comma 7, T.U.I.. Ne discende l’inammissibilità del mezzo in esame, dato che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito (Cass. 14599/2005). 5.1 Il secondo motivo di ricorso, sotto la rubrica “difetto di motivazione e assenza di istruttoria nel giudizio avanti al Giudice di pace –vizio della relativa decisione”, sostiene che il provvedimento impugnato si sia appiattito su quanto esposto dal Prefetto e non abbia valutato l’assenza di pericolosità dell’opponente, né abbia spiegato i motivi per cui si fosse optato per l’espulsione piuttosto che per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. 5.2 Il terzo motivo di ricorso, sotto la rubrica “ancora sul difetto di motivazione del provvedimento e difetto di istruttoria”, lamenta che il provvedimento impugnato abbia ritenuto legittimo il provvedimento di espulsione emesso in base a una precedente intimazione del Questore di Milano, senza però verificare se vi fossero giustificazioni della presenza del Baissa sul territorio nazionale dopo un anno,né chiarire quali accertamenti fossero stati fatti in merito alla situazione del medesimo.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione dell’identico vizio addotto, non sono fondati. Una simile indicazione era sufficiente a soddisfare l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 13, comma 3, T.U.I. (a mente del quale il decreto di espulsione amministrativa deve contenere gli elementi necessari e sufficienti dai quali, con la normale diligenza, sia possibile identificare con sufficiente chiarezza la violazione addebitata che ha dato luogo all'adozione del provvedimento amministrativo; cfr. Cass. 462/2010), poiché le norme appena richiamate non prevedono che dovessero essere valutati ulteriori presupposti, rispetto al protrarsi del soggiorno oltre il limite (di novanta giorni) che, per i soggiorni di breve durata, esonera dalla richiesta del permesso, al fine di emettere il provvedimento di espulsione Spettava poi al migrante allegare e dar prova di eventuali fatti impeditivi dell’allontanamento, che non risultano essere stati in alcun modo dedotti avanti al giudice di merito o in questa sede.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede delle amministrazioni intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, d. lgs. 150/2011), non è dovuto il raddoppio del contr