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Decreto — n. 15740/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory period.

Numero d'incarto Decreto — n. 15740/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the second-instance judgment extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within forty days. The appellant, representing Demetrio Pellicanò, had not requested a decision on the termination proposal despite the statutory deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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waiver of appeal case termination proposal extinction of proceedings statutory deadline Civil Procedure Code mancato anticipo delle spese condono delle spese procedurali spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21470/2021 R.G. proposto da : PELLICANÒ DEMETRIO, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA GIULIA 27, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO ROSARIA (GNLRSR57R68M018I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- PELLICANÒ DEMETRIO, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA GIULIA 27, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO ROSARIA (GNLRSR57R68M018I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- PELLICANO' DEMETRIO, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA GIULIA 27, presso lo studio dell’avvocato AGNELLO ROSARIA (GNLRSR57R68M018I) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO PELLICANO' SRL, elettivamente domiciliato in REGGIO CALABRIA VIA MONTEVERGINE, 7 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato SCOTTO FABRIZIO(SCTFRZ75A27H224B) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro PELLICANO' SALVATORE AUGUSTO, LAMPANTE MASSIMO, PELLICANO' SALVATORE, PELLICANÒ SALVATORE, LAMPANTE MASSIMO, CURATELA FALLIMENTO PELLICANÒ SRL ,IN PERS LEG RAPP.AVV RUSSO M.VANESSA CURATOREATELA AVV VANESSA M.RUSSO, LAMPANTE MASSIMO, CURATELA FALLIMENTO PELLICANO' SRL AVV VANESSA M.RUSSO, PELLICANÒ SALVATORE -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.417/2021depositata il 02/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli acces