Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15695/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal rejecting personal liability based on an arbitration award not executed against the individual. The court ruled the claim failed because the arbitration award lacked enforceability against the non-party. The decision clarifies that procedural standing requires the individual to be a party to the original award. The court held the plaintiff's request was based on the award's terms, not the underlying contract. The ruling emphasizes strict adherence to the parties involved in the arbitration proceeding. The judgment affirms that personal liability cannot be inferred without direct participation in the arbitral process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15695/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giuseppe Marsano's appeal against the Bari Court of Appeal's decision dismissing his claim against Michele Di Pierro. Marsano argued that Di Pierro, who signed the contract before the company's registration, should be personally liable for the arbitration award. The court found the appeal unfounded because the enforcement action was based solely on the arbitration award, which did not include Di Pierro as a party. Consequently, the court ruled that the award could not be executed against him, and the underlying contract did not create personal liability in this context.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 824-bis, 825 c.p.c.; Art. 808-ter, n. 5 c.p.c.: An arbitration award obtained through an irregular (irritual) procedure lacks enforceable title status against non-parties, and a subsequent enforcement action based strictly on the award cannot establish personal liability for individuals who did not participate in the arbitral proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
irregular arbitration award enforceability against non-parties personal liability in contract irritual arbitration procedure procedural standing in enforcement solidary liability pre-registration decreto ingiuntivo basis mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 824-bis c.p.c.
Art. 825 c.p.c.
Al lodo contrattuale invero non si applica l’art. 825 cod.
Art. 808-ter, n. 5 c.p.c.
(come dice l’art. 808-ter, n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 115 cod. proc. civ
per avere la sentenza escluso la responsabilità personale del Di Pierro per le obbligazioni derivate dal contratto di appalto nonostante questo fosse stato sottoscritto prima della iscrizione della società al registro delle imprese; (ii) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod.
art. 825 cod. proc. civ
Al lodo contrattuale invero non si applica l’art. 825 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16838/2020 R.G. proposto da: MARSANO GIUSEPPE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SOLIMINI NICOLA FABRIZIO (SLMNLF58R14F284Z) -ricorrente- contro DI PIERRO MICHELE, COLANGELO MAURO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato AMATO MAURO (MTAMRA75T29A290C) -controricorrenti- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO di BARI n. 253/2020 depositata il 24/01/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI. Fatti di causa Giuseppe Marsano ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Bari, per la parte che ancora interessa, ne ha respinto il gravame nei confronti della decisione che aveva accolto l’opposizione di MicheleDi Pierro a un decreto ingiuntivo . Codesto era stato ottenuto nei confronti del Di Pierro e della Globo Costruzioni s.r.l., per la restituzione di acconti e per il pagamento di penali di un appalto in conseguenza di un lodo per arbitrato irrituale ottenuto dall’ingiungente in data 8-3-2007.

La Corte d’appello, premesso che giustappunto Marsano aveva agito sulla base del lodo, col quale egli e la società avevano inteso dirimere la controversia relativa alla sorte dell’appalto e alle conseguenze patrimoniali, ha osservato che il lodo aveva disposto la risoluzione delcontratto per inadempimento della società e condannato questa al pagamento della somma di 489.249,42 EUR, comprensiva di interessi e spese; tale somma era stata ingiunta anche a Di Pierroquale responsabile in solido con la società per avere egli sottoscritto il contratto a nome di questa prima della iscrizione al registro delle imprese; ma il lodo non aveva avuto alcun effetto contro Di Pierro, perché questi, a differenza della società, non era stato convenuto in arbitrato; cosicché il titolo sulla cui base l’ingiunzione era stata chiesta e ottenuta non poteva essere speso nei di lui confronti.

Marsano censura la decisione con tre motivi, illustrati da memoria.Di Pierro, in proprio e quale liquidatore della Globo Costruzioni s.r.l., resiste con controricorso a mezzo del proprio procuratore generale Mauro Colangelo. Ragioni della decisione I. –I motivi di ricorso sono i seguenti: (i) violazione o falsa applicazione degli artt. 2231, 2462 e 2463 cod. civ. per avere la sentenza escluso la responsabilità personale del Di Pierro per le obbligazioni derivate dal contratto di appalto nonostante questo fosse stato sottoscritto prima della iscrizione della società al registro delle imprese; (ii) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., visto che il lodo arbitrale, per quanto pronunciato contro la società Globo,avrebbe dovuto essere considerato rilevante anche nei confronti di Di Pierro quanto meno alla stregua di prova atipica; (iii) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la corte d’appello mancato di prendere in considerazione la sentenza emessa dal Tribunale di Trani a conclusione del giudizio di impugnazione del lodo promosso dal Di Pierro anche in proprio.

II. -I motivi, suscettibili di esame unitario, sono infondati. La Corte d’appello ha affermato che a fondamento della domanda di condanna proposta a mezzo del giudizio monitorio non era stato posto il contratto di appalto ma il lodo. Essa così testualmente si è espressa: “non sbaglia il tribunale nel ritenere che il Marsano abbia agito in giudizio (..) sulla base del lodo arbitrale irritualedell’8 - 3 - 07 intervenuto tra il primo e la detta società per dirimere la controversia relativa alla sorte del contratto di appalto del 21-2-04 ed alle relative conseguenze patrimoniali. (..) Al contrario non è condivisibile la tesi dell’appellante, secondo cui il lodo non costituisce un’autonoma fonte di obbligazioni rispetto al contratto di appalto, che resterebbe – a suo parere – l’unico titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata. (..) Il lodo, infatti, inerisce pur sempre al contratto di appalto, ma ha l’efficacia di un accordo autonomo e distinto dall’appalto, di cui regola la fase risolutoria (..), con efficacia vincolante per i partecipanti al procedimento arbitrale”.

Ancora la Corte d’appello ha considerato “assodato ” che fosse il lodo “ la fonte del credito azionato ” secondo la p o stulazione dell’ingiungente; il quale difatti aveva agito ponendo la statuizione arbitrale “a fondamento dell’azione proposta”. III. -Q uesta affermazione, che la C orte d’appello ha motivato in diverse pagine, ha come base l’interpretazione della domanda di parte, che attiene –com’è evidente –a un diritto eterodeterminato (il credito). E occorre dire che avverso la suddetta interpretazione della domanda non sono state prospettate censure.

Tutti i motivi di doglianza sono allora infondati nel presupposto . Il ricorrente, in definitiva, insistendo nel dire che la domanda avrebbe dovuto essere accolta anche nei confronti del Di Pierro in ragione del vincolo di solidarietà che lo aveva legato alla società al momento della stipulazione dell’appalto, perché avvenuta prima dell’iscrizione al registro delle imprese, non si accorge della ovvia differenza dicausa petendi. L’azione, secondo quel che si evince dalla sentenza, non era stata proposta in base al contratto di appalto, siccome stipulato dal legale rappresentate di una società prima dell’iscrizione e dunque in modo tale da obbligarlo personalmente in via solidale.

Era stata proposta invece sulla base del semplice lodo arbitrale , in considerazione delle obbligazioni ritenute in quella sede. Ma l’efficacia soggettiva del lodo non comprendeva affatto il Di Pierro, che non aveva partecipato al procedimento arbitrale. Obbligava solo la società, che per libera scelta dell’attore (come ancora senza censure la sentenza ha puntualizzato) era stata unicamente convenuta in arbitrato. IV. - Può osservarsi che la motivazione della C orte territoriale è altresì corretta giuridicamente in rapporto alle peculiarità del lodo irrituale (o libero).La diversità del loro irrituale rispetto a quello ritualeè limitata al fatto che il primo non può mai assumere l’efficacia di titolo esecutivo; mentre tale efficacia può avere il secondo sol che la parte interessata lo depositi nella cancelleria del tribunale ai fini dell’exequatur (ar t t. 824 - bis e 825 cod. proc. civ.).

Al lodo contrattuale invero non si applica l’art. 825 cod. proc. civ. (come dice l’art. 808-ter, n. 5, ultimo periodo, dello stesso codice), sicché la parte che abbia vinto in sede di arbitrato irrituale, non potendo ottenere il titolo esecutivo mediante il deposito del lodo, ha l’onere di procurarselo in una sede giurisdizionale, col decreto ingiuntivo o con la sentenza. Il ricorrente ha ottenuto e notificato il decreto ingiuntivo come titolo formato sul lodo contrattuale in quanto tale. E quindi non poteva pretendere – e certamente non può farlo in questa sede - di avere il titolo se non nei confronti di chi fosse stato parte del procedimento conclusosi con il lodo arbitrale.

V. –Le spese seguono la soccombenza. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 8.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di co