Civil appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the civil appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The appellant, Marzano Vittorio and Loredana, voluntarily relinquished their claims against Geasar, the airport management authority, while the opposing party accepted this withdrawal. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary as the procedural requirements for withdrawal were met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; A civil proceeding is extinguished when the plaintiff formally withdraws the lawsuit, provided the withdrawal meets statutory requirements and is accepted by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 264/2020 R.G. proposto da: Marzano Vittorio, Marzano Loredana, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Delli Santi, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Roma, Via Monserrato n.25; - ricorrenti – contro Geasar (Società Gestione Aeroporti Sardi s.p.a.), in proprio e nella qualità di delegata all’esercizio dei poteri espropriativi giusta delega Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avvocato Federico Isetta, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del dott.
Fabio Trinca in Roma, Via Portuense n.104; -controricorrente – contro Marzano Marysa, Cafulli Laura, Cafulli Felice, Cafulli Emanuela; -intimati - avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Cagliari – Sez. distaccata di Sassari del 15/5/2019; letta la rinuncia al ricorso dei ricorrenti e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 maggio