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Decreto — n. 15516/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses bankruptcy appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 15516/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the bankruptcy proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, represented by two lawyers, withdrew the appeal against the second-instance judgment, while the defendant accepted this withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive ruling on costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal extinguishes the proceeding, requiring only a declaratory decree without further adjudication on costs if the opposing party accepts.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinguishment of proceedings bankruptcy appeal declaratory decree abbandono del procedimento condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 6119/2019 R.G. proposto da: Simonetti Salvatore, rappresentato e difeso da gli avvocati Stefano Vinti e Alberto Wolleb, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, Via Emilia n.88; - ricorrente– contro Fallimento Vigne Nuove s.r.l., in persona dei curatori avv. Mario Parisi e dott. Filippo Lo Franco, rappresentato e difes o da ll’ avvocato Massimo Di Prima, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’avvocato Giuseppe Fabio in Roma, Via Vicenza n.26; -controricorrente – avverso la sentenza n.1480/2018 della Corte di Appello di Palermo dell’11/7/2018; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi d ell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 maggio 2023 La