Decreto — n. 15505/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9661/2021 R.G. proposto da: Fallimento della Società Euroelettra Sistemi s.p.a., in persona del curatore dott. Massimiliano Fontani, rappresentato e difeso da gli avvocati Ilaria Lenzini, Stefania Iotti e Daniele Guidoni, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via delle Milizie n.34; - ricorrente– contro Boni Daniela, rappresentata e difes a da gli avvocati Filippo Ghiacci e Paolo Tamietti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via Acciaioli n.7; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 1/3/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 15505/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 9661/2021 R.G. proposto da: Fallimento della Società Euroelettra Sistemi s.p.a., in persona del curatore dott. Massimiliano Fontani, rappresentato e difeso da gli avvocati Ilaria Lenzini, Stefania Iotti e Daniele Guidoni, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via delle Milizie n.34; - ricorrente– contro Boni Daniela, rappresentata e difes a da gli avvocati Filippo Ghiacci e Paolo Tamietti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via Acciaioli n.7; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 1/3/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9661/2021 R.G. proposto da: Fallimento della Società Euroelettra Sistemi s.p.a., in persona del curatore dott. Massimiliano Fontani, rappresentato e difeso da gli avvocati Ilaria Lenzini, Stefania Iotti e Daniele Guidoni, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via delle Milizie n.34; - ricorrente– contro Boni Daniela, rappresentata e difes a da gli avvocati Filippo Ghiacci e Paolo Tamietti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via Acciaioli n.7; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 1/3/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 maggio 2023 LaP