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Decreto — n. 15505/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15505/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15505/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9661/2021 R.G. proposto da: Fallimento della Società Euroelettra Sistemi s.p.a., in persona del curatore dott. Massimiliano Fontani, rappresentato e difeso da gli avvocati Ilaria Lenzini, Stefania Iotti e Daniele Guidoni, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via delle Milizie n.34; - ricorrente– contro Boni Daniela, rappresentata e difes a da gli avvocati Filippo Ghiacci e Paolo Tamietti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via Acciaioli n.7; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 1/3/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 15505/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 9661/2021 R.G. proposto da: Fallimento della Società Euroelettra Sistemi s.p.a., in persona del curatore dott. Massimiliano Fontani, rappresentato e difeso da gli avvocati Ilaria Lenzini, Stefania Iotti e Daniele Guidoni, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via delle Milizie n.34; - ricorrente– contro Boni Daniela, rappresentata e difes a da gli avvocati Filippo Ghiacci e Paolo Tamietti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via Acciaioli n.7; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 1/3/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione condono delle spese procedurali revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale desistenza dall'azione abbandono definitivo del procedimento
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9661/2021 R.G. proposto da: Fallimento della Società Euroelettra Sistemi s.p.a., in persona del curatore dott. Massimiliano Fontani, rappresentato e difeso da gli avvocati Ilaria Lenzini, Stefania Iotti e Daniele Guidoni, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via delle Milizie n.34; - ricorrente– contro Boni Daniela, rappresentata e difes a da gli avvocati Filippo Ghiacci e Paolo Tamietti, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via Acciaioli n.7; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Reggio Emilia del 1/3/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30 maggio 2023 LaP