Cassation court dismisses appeal claiming lawyer fees exceeded statutory limits for a €26k dispute value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the agricultural cooperative's appeal against the appellate court's award of €10,751 in lawyer fees. The appellant argued these amounts violated the 2014 ministerial decree by exceeding the maximum cap for a case value of €26,320. The court ruled that while the fees exceeded the average for that value bracket, they remained well below the legally permissible 80% increase, thus validating the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.m. n. 55/2014, art. 4; The court may increase average lawyer fees up to 80% of the bracket average, and fees are valid if they fall below this maximum even if they exceed the simple average.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27738/2020 R.G. proposto da Società Cooperativa Agricola Madonna dei Miracoli a r.l., in persona del l.r.p.t., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec luigi.guidone@pec.ordineavvocativasto.it, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Guidone, giusta procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro Bucciarelli Andrea, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec giuseppinadirisio@pec.giuffre.it, rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppina Di Risio,giusta procura in calce al controricorso ; –controricorrente – Oggetto: spese violazione parametri forensi AC –18/05/2023 r.g. n. 27738/2020 Cons. est. Paolo Fraulini avverso la sentenza della Corte di appellodi L’Aquila, sezione civile, n. 1021/2020,del 9 luglio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18 maggio2023 dal Consigliere Paolo Fraulini. RILEVATO CHE 1. La Società Cooperativa Agricola Madonna dei Miracoli a r.l. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a un motiv o , avverso la sentenza con cui la Corte di appello d e L’Aquila ha confermato la decisione con cui il Tribunale di Vasto aveva respinto la domanda avente a oggetto la legittimità dell'applicazione nei confronti dell'odierno controricorrente della sanzione prevista dall'art. 8 del regolamento interno per il mancato conferimento nell'anno 2010 delle uve raccolte sul fondo di sua proprietà, cui il predetto sarebbe stato obbligato per effettodell'art. 16 dello statuto sociale .
2. Andrea Bucciarelli ha resistito con controricorso .
3. La Corte territoriale , per quanto in questa sede ancora rileva, ha ritenuto di liquidare in favore di Bucciarelli Andrea le spese di lite relative al secondo grado di giudizio, che ha determinato in euro 10.751,00per compensi, con applicazione del valore minimo per la fase di trattazione,in considerazione della limitata attività processuale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli importi dovuti a titolo di cassa avvocati e di imposta sul valore aggiunto come per legge.
4. Il controricorrente ha depositato memoria.r.g. n. 27738/2020 Cons. est. Paolo Fraulini CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso lamenta: «unico motivo:violazione e falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, art. 4, in relazione all’art.360 cpc , comma 3 » , d educendo l'erroneità della sentenza impugnata per avere la Corte di merito liquidato compensi professionali in misura superiore ai massimi previsti nelle tabelle ministeriali, atteso che la domanda proposta dalla società ricorrente nei confronti di BucciarelliAndrea ammontava ad € 26.320,13 , vale a dire a un importo sostanzialmente a confine tra lo scaglione di valore che va da 5.200a 26.000 € e quello che va da 26.000,01 € a 52.000 €, sicché dovevano ritenersi applicabili al caso in questione i compensi medi previsti dal citato decreto ministeriale in relazione allo scaglione tra 5.200,01 € a 26.000 €, laddove quanto disposto eccedeva il limite massimo di tale scaglionee comunque anche quello massimo previsto per lo scaglione sino a 52.000 €.
Il motivo è infondato. La ricorrente indica il valore della controversia proposta nei confronti di Andrea Bucciarelli in €26.320,13. Il controricorrente dàatto di tale indicazione e non la contesta (pag. 2 del controricorso). Può, quindi, darsi per incontroverso tra le parti che il valore della controversia siapari all’indicazione fornita dalla ricorrente . Ne consegueche trovano applicazione alla fattispecie i parametri dello scaglione previsto dal d.m. n. 55/2014 per le cause innanzialla Corte di appello di valore tra € 26.000,01 e € 52.000,00 , ratione temporis applicabili.r.g. n. 27738/2020 Cons. est.
Paolo Fraulini Essotestualmente dispone :
12. GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE D’APPELLO VALOREda € 26.000,01 a € 52.000,00 1. Fase di studio della controversia 1.960,00 2. Fase introduttiva del giudizio 1.350,00 3. Fase istruttoria e/o di trattazione 2.900,00 4. Fase decisionale 3.305,00 Tali valori, proprio ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultima parte del citato decreto ministeriale, di cui la censura lamenta la violazione, sono da considerarsi quali importi medi per le cause del citato scaglione, ben potendo il giudice, sempre ai sensi del già menzionato articolo, “di regola” aumentarnel’importo fino all’80% e diminuirlo fino al 50% . Ne consegueche il limite massimo liquidabile per lo scaglione in esame èdi € 17.127,00 (pari appunto alla somma media pari a € 9.515,00, aumentata sino all’80%). Ne consegue che quanto lamentato con il ricorso , ovvero l’ illegittimo superamento del limite dello scag lio ne di riferimento, non sussiste, avendo la Corte territoriale liquidato la somma di€ 10.751,00 che, pur eccedente il limite medio per lo scaglione di riferimento, è ben al di sotto del limitemassimo.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
3. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- r.g. n. 27738/2020 Cons. est. Paolo Fraulini bisdello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorsoe condanna l a Società Cooperativa Agricola Madonna dei Miracoli a r.l.a rifondere a Bucciarelli Andrea le spese di lite della presente fase di legittimità , che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella