Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by SIRAR SRL and others, challenged a second-instance judgment against Dovalue Spa and Unicredit Spa but remained silent on the proposed settlement. The court ruled that this inaction constituted a formal waiver of the right to appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12900/2021 R.G. proposto da : SIRAR SRL, TOSCANO RICCARDO, DI GIOVANNI ANNA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA V. DAMIANO MACALUSO 23, presso lo studio dell’avvocato CASABONA GIANLUIGI (CSBGLG73A15F205T) rappresentati e difesi dall'avvocato GANDOLFO GIOVANNI (GNDGNN60M16C351H) -ricorrenti- contro DOVALUE SPA, elettivamente domiciliata in CATANIA CORSO ITALIA, 72 (DOM. DIGITALE), presso lo studio dell’avvocato AZZARO ANGELO (ZZRNGL66S14C351W) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro UNICREDIT SPA, DOVALUE SPA-intimate- avverso la SENTENZA n. 1869/2020 emessa da CORTE D'APPELLO CATANIAdepositata il 03/11/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori