Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14875/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14875/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14875/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17552/2017 R.G. proposto da : PROVINCIA PISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE, 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI LIVIA (LRNLVI85H66H501W) rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIANI MARIA ANTONIETTA (NTNMNT58C60L500M), SALVINI SILVIA (SLVSLV67P65B950S) -ricorrente- contro INGHIRAMI BONA, INGHIRAMI PIERO, INGHIRAMI VANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N.18, presso lo studio dell’avvocato GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato NARESE PIERO (NRSPRI66T13D612R) -controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE D ’ APPELLO FIRENZE n. 47/2017 depositata il 07/01/2017.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 3 Cost, art. 111 c.p, art. 111 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 14875/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Toscana n. 22 del 2015 (recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”) che aveva escluso dal passaggio immediato alla Regione, e cioè “… dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni”, prevedendo che “Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono”. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 3 e 17, e 11-bis della L.R. n. 22 del 2015, sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, L.R.

Parole chiave

Generato dall'IA
deprezzamento della frazione residua espropriazione parziale restituzione della proprietà controversie patrimoniali risarcimento del danno da sosta rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 3 Cost
art. 111 c.p
Ciò che sarebbe quindi riconducibile al paradigma dell’art. 111 del codice di procedura civile, per il quale, salvo intervento o chiamata in causa dell’ente subentrante, il processo prosegue tra le parti originarie”.
art. 111 cod. proc. civ
56 del 2014 - non è riconducibile al paradigma dell’art. 111 cod. proc. civ., prefigurando una ipotesi, invece, di successione ex lege, disciplinata in via autonoma, con specifico riferimento al riordino delle funzioni delle Province.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17552/2017 R.G. proposto da : PROVINCIA PISA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE, 43, presso lo studio dell’avvocato LORENZONI LIVIA (LRNLVI85H66H501W) rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIANI MARIA ANTONIETTA (NTNMNT58C60L500M), SALVINI SILVIA (SLVSLV67P65B950S) -ricorrente- contro INGHIRAMI BONA, INGHIRAMI PIERO, INGHIRAMI VANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N.18, presso lo studio dell’avvocato GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato NARESE PIERO (NRSPRI66T13D612R) -controricorrenti- avverso ORDINANZA di CORTE D ’ APPELLO FIRENZE n. 47/2017 depositata il 07/01/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FATTI DI CAUSA La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 7.1.2017, giudicando sulla domanda proposta con ricorso del 21.12.2012 da Inghirami Bona, Inghirami Piero e Inghirami Vanna nei confronti della Provincia di Pisa, per la determinazione delle indennità di espropriazione e occupazione di aree di loro proprietà ubicate in Castelnuovo Val di Cecina, destinate alla realizzazione di una variante della SRT 439 Sarzanese Valdera, ha quantificato la prima in € 493335,00 (di cui € 47995,00 per i terreni ablati e il resto per il deprezzamento delle aree residue, trattandosi di esproprio parziale) e la seconda in € 232973,00.

La Provincia di Pisa ha proposto ricorso, affidato a quindici motivi, resistiti dai signori Inghirami. RAGIONI DELLA DECISIONE Con i primi tre motivi la Provincia di Pisa denuncia violazione di norme di diritto a proposito del rigetto dell’eccezione relativa al proprio sopravvenuto difetto di legittimazione passiva che spetterebbe, invece, alla Regione Toscana, trattandosi di una espropriazione per la progettazione e costruzione di strade regionali, costituente materia trasferita, a partire dal 1.1.2016, alla competenza regionale,ai sensi dell’art. 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014.

In particolare, il primo motivo imputa alla sentenza gravata di avere erroneamente interpretato il comma 96 citato (“l’ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso”) nel senso che esso non farebbe venir meno la legittimazione della Provincia di Pisa nei giudizi in corso, verificandosi (secondo l’erronea valutazione della Corte fiorentina) una successione a titolo particolare a norma dell’art.111 c.p.c. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, della legge n. 86 del 1953, per avere la Corte d’appello omesso di motivare sulla ritenuta manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della L.R.

Toscana n. 22 del 2015 (recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”) che aveva escluso dal passaggio immediato alla Regione, e cioè “… dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni”, prevedendo che “Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono”. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, commi 3 e 17, e 11-bis della L.R. n. 22 del 2015, sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, L.R.

Toscana, in quanto violativa della competenza esclusiva attribuita dall’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. allo Stato che l’aveva esercitata con l’art. 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, trattandosi di disciplina in materia di ordinamento civile e successione nel contenzioso pendente relativo alle funzioni trasferite. I motivi in esame sono fondati, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 2018 che, in un giudizio in cui si doveva decidere sull’eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione passiva formulata dalla stessa Provincia di Pisa, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della L.R.

Toscana n. 22 del 2022, come modificata dalla L.R. Toscana n. 9 del 2016, per contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost., in ragione della illegittima ingerenza del legislatore regionale nelle materie, di competenza esclusiva dello Stato, “giurisdizione e norme processuali” e “ordinamento civile”, e con l’art. 3 Cost., stante il carattere discriminatorio della regolamentazione dei rapporti processuali pendenti adottata dalla Regione Toscana, rispetto a quella delle altre Regioni. Ad avviso della Corte costituzionale, la successione della Regione Toscana alla Provincia era, in sostanza, illegittimamente impedita o limitata dalle disposizioni regionali censurate che, viceversa, la escludevano nei procedimenti, come quello in esame, “già avviati” ovvero originati da “fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016”.

La sentenza costituzionale ha anche osservato che le disposizioni censurate ”non esauriscono la loro portata precettiva nell’aspetto sostanziale di tale vicenda [riguardante il riordino e il trasferimento delle funzioni non fondamentali delle Province], poiché si spingono a regolarne anche l’ulteriore profilo, innegabilmente processuale, che attiene alla successione nelle controversie pendenti relative all’esercizio pregresso delle funzioni trasferite”. A quest’ultimo riguardo, la sentenza ha preso in esame e confutato le argomentazioni difensive svolte nel giudizio costituzionale dalla Regione Toscana, secondo la quale “nell’escludere dalla successione i ‘procedimenti già avviati’ e ‘l’eventuale contenzioso’ in corso al momento del trasferimento […] delle funzioni provinciali oggetto del riordino ex lege n. 56 del 2014 [quelle disposizioni] si siano limitate[e] ad esplicitare una regola implicita nella stessa legge del 2014, in coerenza con il carattere di successione a titolo particolare, e non in universum ius, del fenomeno di che trattasi, legato ad un trasferimento di funzioni che prescinde dall’estinzione dell’ente precedente titolare delle stesse.

Ciò che sarebbe quindi riconducibile al paradigma dell’art. 111 del codice di procedura civile, per il quale, salvo intervento o chiamata in causa dell’ente subentrante, il processo prosegue tra le parti originarie”. Tuttavia questa linea interpretativa - in sintonia con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, secondo la quale si tratterebbe di un fenomeno successorio ex art. 111 c.p.c., in virtù del quale “la Regione acquista la legittimazione ad intervenire nel giudizio, ma la Provincia non la perde, in mancanza di un’esplicita previsione in tal senso” (sentenza a pag. 5)- è stata giudicata dalla Consulta “errata nella sua duplice premessa ermeneutica”.

Ed infatti, per un verso, “l’inclusione dei ‘rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso’, tra quelli oggetto del trasferimento - tes tualmente disposta dall’art. 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014 - non è riconducibile al paradigma dell’art. 111 cod. proc. civ., prefigurando una ipotesi, invece, di successione ex lege, disciplinata in via autonoma, con specifico riferimento al riordino delle funzioni delle Province. Per altro verso, la riferibilità alle Province degli ‘effetti di natura finanziaria’ derivanti dalle sentenze che concludono le controversie pendenti (art. 11-bis della legge reg.

Toscana n. 22 del 2015), viola anche il disposto dell’art. 111 cod. proc. civ., a tenore del quale ‘[l]a sentenza [...] spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare [...]’ ”. Il dictum costituzionale è vincolante in questo giudizio, trattandosi di sentenza di accoglimento, il cui ambito modificativo nell’ordinamento è stato così individuato non solo alla stregua del dispositivo, ma anche attingendo alla motivazione, essendo necessario per il riscontro dell’oggetto della decisione e delle disposizioni caducate, dato che motivazione e dispositivo costituiscono elementi di uno stesso atto, unitariamente inteso (cfr.

Cass. n. 94 del 1985). In conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze per un nuovo esame e per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gl