Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The proceedings were initiated by Caccavello Area In Srl against Fino 2 Securitisation Srl and Unicredit Credit Management Bank regarding a prior judgment from the Bari Court of Appeal. The court ruled that the silence on the proposed definition constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed definition of the case within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9627/2020 R.G. proposto da : CACCAVELLA AREA IN SRL, CACCAVELLA PONZIANO ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MERULANA 247, presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO rappresentati e difesi dall'avvocato INTISO MARCO (NTSMRC72A26E716R) -ricorrenti- contro FINO 2 SECURITISATION SRL, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE B.BUOZZI 77, presso lo studio dell’avvocato TORNABUONI FILIPPO (TRNFPP66R12H501Z) rappresentata e difesa dall'avvocato SELVAGGI ALBERTO (SLVLRT71S29Z404L) -controricorrente- nonché contro UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA -intimata- avverso la SENTENZA n. 249/2019 emessa da CORTE D'APPELLO BARI depositata il 01/02/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli access