Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of case termination. The appellant, Banca Monte Paschi Siena, did not act within this timeframe, while the respondents, Soave, De Cicco, and Sodes SRL, contended for the dismissal of their claims. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal of case termination within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23943/2020 R.G. proposto da : BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 74, presso lo studio dell’avvocato CAGGIANO ORIANA (null) rappresentata e difesa dall'avvocato CAGGIANO GIANFRANCO (CGGGFR50B13L062C) -ricorrente- contro SOAVE GIOVANNI, DE CICCO CARMELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE DELLE MILIZIE, 9 SC C - 2 PIANO INT. 2 - 3, presso lo studio dell’avvocato RIENZI CARLO (RNZCRL46R08H703I) rappresentati e difesi dall'avvocato URSINI GIUSEPPE (RSNGPP49A29H798I) -controricorrenti- nonché contro FALLIMENTO SODES SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 52, presso lo studio dell’avvocato BACCARI ANTONIO (BCCNTN67S23F839I) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1108/2020 emessa da CORTE D'APPELLO NAPOLIdepositata il 11/03/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatariodei controricorrenti sig.ri Soave