Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, representing Banca Nazionale del Lavoro, did not request a decision on the settlement offer, while the respondents, Binaccioni and Belano, had submitted the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11375/2020 R.G. proposto da : BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato TRINCHI CLAUDIO (TRNCLD53P25H282P) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro BINACCIONI NAZARENO, BELANO ANGELA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato SIGNORELLI PIETRO (SGNPTR66C07H501R) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 5308/2019 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA depositata il 28/08/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l