Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The proceedings involved three appellants challenging a lower court judgment against two financial institutions, with the opposing parties arguing for the dismissal of the appeal. The court ruled that the statutory time limit for requesting a decision had expired, legally mandating the extinction of the proceedings and awarding the opposing parties the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12392/2020 R.G. proposto da : MAMMARELLA ANTONIO, EVANGELISTA GIOVANNI, BOSELLI DIEGO ALFONSO, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato BIANCHI FAUSTO (BNCFST52H29B509O) -ricorrenti- contro INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DUILIO, 13, presso lo studio dell’avvocato BOGGIA MASSIMO (BGGMSM52L20H501V) rappresentata e difesa dall'avvocato FERLITO FULVIO (FRLFLV50B19D612T) -controricorrente- nonché contro CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA -intimata- avverso la SENTENZA n. 3123/2019 emessa da CORTE D'APPELLO FIRENZEdepositata il 27/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 ( quattro mila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori