Italian Supreme Court allows appeal against lower court dismissal of appeal against juvenile court custody order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's declaration of inadmissibility regarding an appeal against a juvenile court custody order. The appellant argued that the first-instance decree was definitive and subject to appeal, citing established case law on 'de potestate' measures. The Court agreed, ruling that such orders acquire 'res judicata' status and are therefore appealable via cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330, 333 c.c.; Art. 739 c.p.c.; Art. 111, comma 7 Cost.: Measures of parental authority issued by juvenile courts acquire definitive effect and are subject to appeal, making the appellate court's confirmation or modification of such measures appealable to the Supreme Court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
l'illegittimità della declaratoria d'inammissibilità assunta dalla Corte d'Appello. Il contenuto decisorio e definitivo del provvedimento reclamato, e la sua legittima assoggettabilità a reclamo determina l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato davanti a questa Corte, alla luce della giurisprudenza di legittimità stabilizzatasicon la pronuncia delle S.U. n.32359 del 2018, così massimata. "I provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost."cui è seguita tra le altre, con fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta nel presente giudizio, Cass.1668 del 2020 così massimata: "in materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale".
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, il provvedimento cassato con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, perché esamini il merito dell'impugnazione proposta, essendo il decreto emesso in primo grado, reclamabile ex art. 739 c.p.c.Ji Uso et diffusiene presente prr,vvedimerb emettere le generalità .1 14761 • 23 eltri dati identificati, l, ;--. norrn,2 clell'art. 52 c:igs. 196;03 in e;Janto: Xdigposto d'ufficio REPUBBLICA ITALIANA L a richiesta di parto imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANTONIO VALITUTTI Presidente Responsabilità genitoriale MARIA ACIERNO Consigliere - Rel.
LAURA TRICOMI Consigliere ANDREA FIDANZIA Consigliere Ud. 15/03/2021 CC ALDO ANGELO DOLMETTA Consigliere Cron. (4‘16,.1, R.G.N. 24101/2018 ORDINANZA sul ricorso 24101/2018 proposto da: D.R. elettivamente domiciliata in Roma, Viale Carlo Felice n.103, presso lo studio dell'avvocato Lo Re Giulia, rappresentata e difesa dall'avvocato Milo Pasquale, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro D.O. , Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila; - intimati -avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositato il 05/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2021 dal cons. ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONE DELLA DECISIONE La Corte d'appello dell'Aquila ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale per i minorenni che aveva sospeso dalla responsabilità genitorialel D.R. le I D.O. I con affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali e collocamento presso una casa famiglia. La Corte d'appello ha ritenuto che il provvedimento di primo grado fosse provvisorio e con natura meramente incidentale, in quanto destinato ad essere assorbito dalla decisione finale. Il Tribunale aveva infatti con il medesimo provvedimento delegato uno dei propri componenti a svolgere l'ulteriore attività istruttoria.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la madre dei minori, affidato a due motivi. Nel primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 330 e 333 c.c. e 739 c.p.c. per essere stato ritenuto interinale un provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, non revocabile o modificabile salvo la sopravvenienza di fatti nuovi. Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 30 e 31 della Costituzione nonché gli artt. 3,8,9 della Convenzione di New York essendo stato adottato da parte del tribunale per i minorenni un provvedimento decisorio e definitivo inaudita altera parte.
Le censure possono essere trattate congiuntamente in quanto logicamente connesse.Il provvedimento del Tribunale per i minorenni reclamato è stato adottato decidendo su un ricorso ex art. 330 e 333 c.c. Il contenuto del decreto emesso dal giudice di primo grado consiste nella sospensione della responsabilità genitoriale, nella collocazione in idonea struttura dei minori, nel divieto di prelievo, salvo autorizzazione del Tribunale e nel divieto di contatto con i genitori. Esso, di conseguenza incide gravemente sul complesso dei poteri e doveri che connotano la responsabilità genitoriale, eliminandone qualsiasi forma di esercizio.
L'efficacia ablativa è immediata ed incondizionata. La prosecuzione del giudizio si giustifica per l'assunzione della decisione, in mancanza della preventiva attivazione del contraddittorio e non per il contenuto interlocutorio dello stesso. La statuizione non è né espressamente temporanea, né assoggettata ad un termine finale; né è prevista, all'interno di una scansione temporale predefinita, la attuazione di interventi di verifica e supporto della condizione critica del nucleo genitoriale. Il contenuto gravemente limitativo della responsabilità genitoriale è soggetto a modifiche solo se sorgenti da sopravvenienze fattuali ma non ha, allo stato, né contenuto né efficacia condizionata, avendo valore di giudicato rebus sic stantibus.
Ne deriva la piena reclamabilità del decreto davanti alla Corte d'Appello, sia sotto il profilo del contenuto decisorio che della abnorme adozione delle statuizioni in esso contenute a contraddittorio differito e la conseguente l'illegittimità della declaratoria d'inammissibilità assunta dalla Corte d'Appello. Il contenuto decisorio e definitivo del provvedimento reclamato, e la sua legittima assoggettabilità a reclamo determina l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento impugnato davanti a questa Corte, alla luce della giurisprudenza di legittimità stabilizzatasicon la pronuncia delle S.U. n.32359 del 2018, così massimata. "I provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost."cui è seguita tra le altre, con fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta nel presente giudizio, Cass.1668 del 2020 così massimata: "in materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale".
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, il provvedimento cassato con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione, perché esamini il merito dell'impugnazione proposta, essendo il decreto emesso in primo grado, reclamabile ex art. 739 c.p.c.