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Decreto — n. 14755/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 14755/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, representing a debtor against a leasing company, did not request a decision on the settlement offer submitted by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a deemed withdrawal of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal settlement proposal deadline extinction of proceedings costs allocation cassation procedure mancato anticipo delle spese condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
218/2022 emessa da CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTOdepositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
218/2022 emessa da CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTOdepositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27610/2022 R.G. proposto da : FIORE DONATO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MURIANNI CALLIOPE (MRNCLP70T47L049J) -ricorrente- contro MONTE DEI PASCHI DISIENA LEASING FACTORING BANCA PER I SERVI-ZI FINANZIARI ALLE IMP, elettivamente domiciliato in TARANTO VIA PITAGORA N 67 - DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato DE PALMA FRANCESCO (DPLFNC52D09L049D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 218/2022 emessa da CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTOdepositata il 22/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 ( quattro mila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.