Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Nuova BB SRL, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, Banco BPM SPA, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for settlement within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the cassation proceedings are extinguished.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7180/2020 R.G. proposto da : NUOVA BB SRL, elettivamente domiciliatain ROMA VIA GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato BATTISTI PIERLUCA (BTTPLC62T06H501Q) rappresentata e difesa dagli avvocati BISTOLFI RICCARDO (BSTRCR70C14A052K), PRIMAROSA DOMENICO (PRMDNC71M14A509N) -ricorrente- contro BANCO BPM SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G.P. DA PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI STEFANIA (CNTSFN71H48H501Y) rappresentata e difesa dall'avvocato BELCREDI REMIGIO (BLCRMG57C12F952U) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1823/2019 emessa da CORTE D'APPELLO TORINOdepositata il 13/11/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di