Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Malato Brigida, had filed a challenge against a second-instance judgment from Palermo without subsequently acting on the court's proposal for case definition. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the termination of proceedings and the award of costs to the respondent bank.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13129/2019 R.G. proposto da : MALATO BRIGIDA, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MESSINA LUIGI GIACOMO (MSSLGC67L25D423I) -ricorrente- contro BANCA DON RIZZO CREDITO COOPERATIVO SICILIA OCCIDENTALE SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell’avvocato ROSI MASSIMO (RSOMSM57B27H501C) rappresentata e difesa dall'avvocato MARABETE GIUSEPPE (MRBGPP58L03G319W) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 235/2019 emessa da CORTE D'APPELLO PALERMO depositata il 01/02/2019.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l