Cassation appeal dismissed due to failure to request ruling within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between private individuals and a cooperative bank regarding a prior appellate judgment. The court ruled that the appellant's inaction constituted a formal waiver, leading to the termination of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a ruling on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2252/2020 R.G. proposto da : DI TOMMASO MARIA, COLAVINCENZO MICHELE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DARDANELLI, 46, presso lo studio dell’avvocato MADONIA PIETRO (MDNPTR68A13F377Z) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato POMPONIO AMEDEO (PMPMDA60L05H501L) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 6443/2019 emessa da CORTE D'APPELLO ROMA depositata il 25/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 .000,00 ( cinq uemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di le