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Decreto — n. 14568/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 14568/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the court's proposal for summary definition. The appellant, Amadin John, did not respond to the proposal sent on April 6, 2023, while the respondent, the Ministry of the Interior, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following a proposal for summary definition constitutes a formal renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal summary definition proposal forty day deadline extinction of proceedings Code of Civil Procedure esecuzione – Documenti da produrre adempimento dell'obbligazione fatture impagate

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
5450/2022 pro nunciato dal TRIBUNALE DI VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
5450/2022 pro nunciato dal TRIBUNALE DI VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19923/2022 R.G. proposto da : AMADIN JOHN, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CAROTTA MICHELE (CRTMHL70M01L157O) -ricorrente- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il provvedimento n. cron. 5450/2022 pro nunciato dal TRIBUNALE DI VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 06/04/2023;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così de