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Decreto — n. 14565/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, causing automatic withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 14565/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared withdrawn and the proceedings extinguished because the respondent failed to request a decision within 40 days of the proposal. The appellant, represented by a lawyer, did not act to preserve the case, while the respondent argued no further action was needed. The court ruled that the statutory silence on the appellant's part constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term results in the automatic withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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automatic withdrawal statutory silence cassation appeal procedural extinction time limit compliance contratto di fornitura di un'opera materiali da costruzione invio di una cosa non ordinata

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
5412/2022 pronunciato dal TRIBUNALEDI VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
5412/2022 pronunciato dal TRIBUNALEDI VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18990/2022 R.G. proposto da : OMORUYI OSAZE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocatoMARADEI VINCENZO (MRDVCN63T09F735Q) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO C/O COMM. TERR. PER IL RICON. DELLA PROT. INT. DI TREVISO -intimato- avverso il provvedimento n. cron. 5412/2022 pronunciato dal TRIBUNALEDI VENEZIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 06/04/2023; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Cos