Italian court dismisses appeal confirming that resolution readiness is judged at notification, not filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by R.G. Holding against the Milan Court of Appeal's decision to uphold the nullity of a capital increase contract. The lower courts found that the debtor's interest in performance was negated because the creditor's intent to resolve was evident, and the debtor could not reasonably rely on performance after the notification process began. The Supreme Court affirmed this outcome, ruling that the statutory requirement for readiness under Article 1453 must be assessed at the moment the demand reaches the debtor via perfected notification, not when the procedural act is initiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1453, comma 3, c.c.: The requirement of readiness for performance in the context of a resolution action is evaluated at the moment the demand is brought to the debtor's knowledge through the perfection of notification, rather than at the moment the notification procedure is initiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21099 R.G.anno 2018 proposto da: R.G. Holding s.r.l., rappresentata e difes a da gli avvocati Francesco Borniga, Andrea Dalmartello. Paolo Dalmartello, Giuseppe Xerri e Filippo Tornabuoni, domiciliata presso quest’ultimo; ricorrente contro A.C. Holding Investments S.A.rappresentata e dife sa dagli avvocati Alberto Nanni e Antonio Auricchio; controricorrente nonché contro Coen Corrado intimato avverso la sentenza n. 3162/2018 depositata il 27 giugno 2018 del la Sez. I–RG 21099/2018 camera di consiglio9.3.2023 Corte di appello di Milano.
Udita la relazione svolta dal consigliere relatore Massimo Falabellanella camera di consiglio del 9 marzo 2023. FATTI DI CAUSA 1. ― La vicenda dedotta in giudizio può così riassumersi. In data 2 luglio 2013 Retailer Group s.r.l., oggi RG Holding s.r.l., rappresentata dal suo amministratore unico Rudolph Gentile,ha ceduto ad A.C. HoldingInvestments S.A., società di diritto elvetico,in cui nome ha agito il presidente del consiglio di amministrazione Corrado Coen, 1.816.650 azioni della controllataSafe Bag s.p.a. al prezzo di euro 1,18 per azione, e quindi per il corrispettivo complessivo di euro 2.147.400,00.
Il prezzo è stato regolarmente pagato attraverso una rimessa con valuta 15 luglio 2013. Lo stesso giorno l’amministratore unico di Retailer Group ha assunto irrevocabilmente l’impegno a sottoscrivere un aumento di capitale di A.C. Holding Investments ; l’obbligazione ha avuto ad oggetto, come minimo, titoli del valore nominale complessivo pari a franchi svizzeri 1.000,00,ed è stato convenuto un sovrapprezzo pari a franchi svizzeri 1.907.193,00 in relazione alla quota minima di capitale da sottoscrivere.Anche l’ importo dovuto per tale operazione è stato regolarmente accreditato; la causale impiegata risulta essere «versamento inconto futuri aumenti di capitale e sovrapprezzo». 2.
― Retailer Group ha agito in giudizio chiedendo dichiararsi la nullità, l’annullamento pervizio del consenso, ovvero la rescissione per lesione,o ancora la declaratoria di inefficaciadei contratti posti in essere oinfine la risoluzione per inadempimento della convenuta A.C. Holding Investments al l’obbligazione avente ad oggetto la partecipazione all’aumento di capitale della società svizzera;ha svolto le medesime domande con riferimento al «contratto sottostante al ‘versamento in Sez. I–RG 21099/2018 camera di consiglio9.3.2023 conto futuro aumento di capitale’» e ha proposto infine in via subordinata domanda di ingiustificato arricchimento.
Nella resistenza di A.C. Holding Investments, il Tribunale di Milano ha respinto le domande attrici. 3. ― La Corte di appello milanese ha r igettato il gravame avverso la sentenza di primo grado. In particolare: ha escluso che i due contratti potessero essere valutati isolatamente, ritenendo ricorresse l’esistenza di un collegamento negoziale; ha riconosciuto che la società appellante Retailer Groupfosse portatrice di un interesse evidente alla conclusione dell’affare e negato, così, che i duecontratti fossero privi di causa; ha disatteso la domanda di annullamentoper vizio del consenso e quella di rescissione; ha infinedisconosciuto che con riferimento al contratto che prevedeva il versamento in conto futuro aumento di capitale si delineasse uninadempimento di A.C.
Holding Investments , negando in conseguenza che potesse accogliersi la domanda di risoluzione per inadempimento. 3. ― Ri corr e per cassazione, con quattro motivi, R.G. Holding. Resiste con controricorso A.C. Holding Investments . La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Co n i l p rimo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1325, n. 2, e 1418 , comma 2 c.c.. Si lamenta che la Corte distrettuale non abbia proceduto a verificare la sussistenza di una causa autonoma con riferimento a ciascuno dei due contratti collegati oggetto di controversia; in particolare,la sentenza è censurata per aver ritenuto che la causa del contratto relativo al versamento in conto futuro aumento di capitale sussistesse soltanto in quanto sorretta dalla vendita di partecipaz ioni azionarie ad essa funzionalmente collegata.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della Sez. I–RG 21099/2018 camera di consiglio9.3.2023 disciplina relativa alla meritevolezza e alla causa dei contratti, oltre che ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà costituzionale. Ad avviso della parte ricorrente, una volta escluso che il versamento operato da Retailer Groupavesse causa nel sovrapprezzo, inteso come attribuzione tipica connessa alle operazioni di aumento di capitale, doveva negarsi che esso potesse essere sorretto da una « valutazione concreta della causa», la quale non poteva essere desunta da altri contratti e tantomeno da moventi meramente soggettivi delle parti. 1.1.― I due motivi , che si prestano a una trattazione congiunta, sono infondati.
La valorizzazione, da parte della Corte di appello , del collegamento negoziale assume rilievo anche sul piano causale: infatti, detto collegamento , che impone la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza delrequisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipicie che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale(Cass. 17 maggio 2010, n. 11974;
Cass. 16 marzo 2006, n. 5851). Il fatto chel’operazione nel suo complesso esibisse una funzione economica unitaria (come riconosciuto, a chiare lettere, nella sentenza impugnata: pag.
23) non implica, però,che i singoli negozi fossero privi di una loro specifica causa. Il tema è stato oggetto di positivo accertamento da parte della Corte di appello, la quale ha sottolineato come la mancanza di causa non possa desumersi dall ’eccepita sproporzione tra le prestazioni convenute (facendo preciso riferimento al sovrapprezzo, che il Tribunale aveva ritenuto non adeguato «al Sez. I–RG 21099/2018 camera di consiglio9.3.2023 sinallagma dei flussi e dei valori finanziari a quel momento stimabili»). Sul piano del diritto l’enunciato del Giudice del gravame è condivisibile: infatti, in tema di contratti di scambio, lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive(Cass. 4 novembre 2015, n. 22567).
Ed è il caso di sottolineare, in termini generali, che lo squilibrio tra le prestazioni dei singoli contratti, in caso di collegamento degli stessi, ben può rappresentare un esito coerente col programma negoziale, inteso nel suo complesso: sovente, infatti,è la finalizzazione dell’operazione a un risultato economico unitario e complesso a implicare che l’assetto di interessi definito dai singoli contratti , considerati isolatamente,presenti sbilanciamenti , più o meno marcati . 2. ― Col terzo motivo è denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.La sentenza impugnata è censurata per non aver preso in considerazione le comunicazioni inviate daRetailer Group a A.C.
Holding Investments, con le quali era stata manifestata la volontà di risolvere il secondo contratto (quello che contemplava il versamento in conto futuro aumento di capitale). 2.1. ― Il mezzo di censura è infondato. Parte ricorrente riferisce di una comunicazione (datata 9 dicembre 2013, e successivamente reiterata) in cui si si lamentava il mancato intervento di «alcuna dichiarazione circa l’imputazione delle somme ad aumento di capitale» e si affermava che A.C. Holding Investmentsdoveva «ritenersi obbligata» all’«immediata restituzione» dei detti importi.Tale atto non integra, come è evidente, una diffida ad adempiere: anche a voler ipotizzare che nella specie l’istante abbia inteso rendere nota alla controparte, ancorché implicitamente, la propria volontà di sciogliere il vincolo, va considerato che è privo di Sez.
I–RG 21099/2018 camera di consiglio9.3.2023 effetto l'atto unilaterale con cui la parte dichiari risolto il contratto (Cass. 21 luglio 2016, n. 15070; Cass. 29 maggio 1990, n. 5017). 3. ― Il quarto mezzo op pone l’erronea considerazione del momento in cui si verificano gli effetti sostanziali della domanda di risoluzione e, in particolare, l’effetto preclusivo di cui all’art. 1453, ultimo comma, c.c.. Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe errata, avendo essa ritenuto che l’offerta di pagamento della odierna controricorrente valesse ad escludere la risoluzione del secondo contratto, nonostante ai fini indicati dovesse rilevare non già il momento del perfezionamento della notificazione della citazione contenente la domanda di risoluzione, quanto piuttosto il momento della consegna dell’atto l’ufficiale giudiziario. 3.1.― Il motivo appare in fondato.
Come esposto dalla ricorrente, la notifica della citazione che conteneva la domanda di risoluzione fu consegnata all’ufficiale giudiziario il 5 febbraio 2014, mentre l’offerta di adempimento di A.C. Holding Investments pervenne all’indirizzo del destinatario il 10 febbraio successivo.Nella sentenza impugnata è rilevato, infine, che la notifica ad A.C. si attuò (quindi si perfezionò) il 17 febbraio. La proposizione della domanda di risoluzione produce un effetto sostanziale immediato, che è quello di precludere l’adempimento al contraente inadempiente (art. 1453, comma 3, c.c. ) , anche se l’adempimento successivo alla proposizione della domanda di risoluzione del contratto deve essere preso in esame dal giudice nella valutazione dell'importanza dell'inadempimento, potendo condurre ad escluderne la gravità e, quindi, a rigettare la suddetta domanda(per tutte:
Cass. 6 giugno 2017, n. 14011). Sul piano sostanziale, l’effetto preclusivodella risoluzione per inadempimento, in mancanza di clausola risolutiva espressae di termine essenziale, può realizzarsi solo con la domanda di risoluzione, perché attraverso la diffida a d adempiere la parte destinataria della diffida è al contrario intimata ad eseguire la Sez. I–RG 21099/2018 camera di consiglio9.3.2023 prestazione cui è tenuta: onde l’effetto della risoluzione (col conseguente divieto di eseguire la prestazione)si determina solo ove alla scadenza del termine assegnato si protraggal’inadempimento.
Il problema posto dal motivo è quello dell’estensione applicativa della regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, che è statasancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali,agli effetti sostanziali dei detti atti, ove il diritto non possa farsi valere che con un atto processuale. Nell’interrogarsi sulla capacità espansiva dei principi affermati dalla sentenza n. 477 del 2002 Corte costituzionale circa la scissione degli effetti della notificazione (per il notificante e il notificando), le Sezioni Unite hanno evidenziato che non è dato di individuare una soluzione generalizzata che consenta di chiarire in modo univoco la questione ai fini dell'individuazione del momento in cui si producono gli effetti sostanziali degliatti processuali: per definire, cioè, una volta per tutte, se quegli effetti si determinano dal momento in cui il procedimento notificatorio si è perfezionato o non, piuttosto, da quello in cui esso è avviato.
La questione― è stato spiegato ― va risolta con la tecnica del bilanciamento degli interessi in conflitto (quelli, rispettivamente, del notificante e del notificando), il quale è implicato dal principio di ragionevolezza su cui si fonda la richiamata pronuncia della Corte costituzionale. Hanno precisato le Sezioni Unite che è proprio nella natura della tecnica del bilanciamento che una soluzione normativa valida per una disposizione non sia valida per un'altra: nel giudizio di bilanciamento, infatti, è ben possibile che in un caso normativo si dia preminente tutela al notificante e in altro caso normativo si dia tutela al notificato (Cass.
Sez. U. 9 dicembre 2015, n. 24822). E’ da credere che, con riguardo alladisposizione dell’art. 1453, comma 3, c.c., il bilanciamento debba attuarsi valorizzando l’interesse Sez. I–RG 21099/2018 camera di consiglio9.3.2023 del debitore a conoscere l’iniziativa giudiziaria del creditore risolvente. La disposizione in questione è daleggere in uno con quella di cui al secondo comma dell’articolo, secondo cui,domandata la risoluzione, non può più chiedersi l’adempimento. Idue divieti( quello di pretendere l’adempimento e quello di adempiere) operano una cristallizzazione della vicenda contrattuale con riguardo al momento in cui è proposta la domanda di risoluzione: e nel bilanciamento dei contrapposti interessi va attribuito rilievo alla conoscenza, da parte del debitore,del fatto che il creditore non ha più interesse all’altrui adempimento, così da rendere non più pretendibile, ma nemmeno eseguibile, una prestazione che i l debitorecredeva ancora attuabile.
La previsione del comma 2 dell’art. 1453 c.c. si spiega con l’esigenza di liberare il debitore dalla necessità di mantenersi pronto all’esecuzione di una prestazione che il creditore non vuole più conseguire: ciò significa che il debitore deve esserea conoscenza di tale intento. Tale conoscenza si impone pure con riguardo a l divieto di adempiere posto dal comma 3 dell’art. 1453 . L ' effetto giuridico consistente nell’impossibilità di purgare la mora, che dipende dalla volontà del creditoredi non ottenere l’adempimento, deve correlarsi al dispiegarsi di una manifestazione di volontà, che, come tale, deve essere portata a conoscenza del debitore: non a un mero proposito che non abbia trovato estrinsecazione, e nemmeno a un procedimento notificatorio in corso di svolgimento.
Sul piano del bilanciamento dei contrapposti interessi quel che rileva, in un caso come nell’altro , è l’affidamento incolpevole del debitore: affidamento che va particolarmente salvaguardato , nella fattispecie di cui al terzo comma dell’art. 1453, c.c. , in quanto l’inadempimento, per essere rilevante ai fini della risoluzione, deve essere anche imputabile (per tutte: Cass. 19 novembre 2002, n. 16291). Sez. I–RG 21099/2018 camera di consiglio9.3.2023 Può osservarsi che, nel conferire rilievo al principio dell’affidamento,il secondo e il terzo comma dell’art. 1453 c.c. possono leggersi come due facce della stessa medaglia.
Il debitore, così come non può confidare di poter adempiere a seguito della manifestazione della volontà risolutoriadel creditore ― dovendo piuttosto r iorganizzare il proprio patrimonio in vista del preteso scioglimento del contratto― , così deve poter far conto sull’inesistenza di quella volontà , ove ne sia mancata l’espressione esteriore,per credere, secondo ragionevolezza, che l’adempimento sia ancora possibile. Ora, la conoscenza del proposito del creditore risolvente è acquisita, dal debitore, co l perfezionamento del la notifica dell a domanda, non col compimento di atti che restano estranei alla sfera del detto obbligato; quindi, l’affidamento del debitore quanto al sopravvenuto venir meno del propriodovere di eseguire la prestazione deve correlarsi al momento finale, non a quello iniziale , del procedimento notificatorio:
è in tale momento che esso si eradica. Una diversa soluzione non si giustificaguardando alla finalitàdella regola di cui qui si discorre.Come ricorda la Relazione al Re (n. 661), il divieto posto dal terzo comma dell’art. 1453 c.c. ha il suo fondamento nell’esigenza di assicurare la «prontezza degli adempimenti»: la prescrizione fu introdotta per dare una risposta, sul piano normativo, allaquestione, dibattuta nella vigenza del codice civile del 1865, circa l’esistenza o meno della facoltà, in capo al debitore, di eseguire la prestazionein pendenza del giudizio di risoluzione.
E bbene, la suddetta esigenza, la quale si correla all’interesse del creditore ad ottenere l’adempimento prima che sia introdotto il giudizio di risoluzione , non impone affatto chesi debba conferire rilievo al momento dell’avvio del procedimento notificatorio. Se l’interesse del creditore va rapportato alla pendenza del giudizio, è facile osservare che questasi determina non già con l’avvio, ma co l perfezionamento della notificazione della domanda giudiziale. Una valorizzazione del momento d i innesco del Sez. I–RG 21099/2018 camera di consiglio9.3.2023 procedimento notificatoriosarebbe, del resto, confliggente col criterio del bilanciamento degli interessi, in quanto sacrificherebbe ingiustificatamente l’affidamento del debitore, di cui si èin precedenza detto,a vantaggio di un interesse (quello del creditore alla prontezza dell’adempimento) che può trovare comunque adeguata tutela da quando l ’atto introduttivo del giudizio è stato notificato , pervenendo nella sfera del destinatario.
In conclusione, la pronunciadella Corte di appello, per quanto qui rileva, merita conferma alla lucedel seguente principio : nel verificare , in base all’art. 1453, comma 3, c.c.,la prontezza dell’adempimento rispetto alla domanda di risoluzione,occorre aver riguardo al momento in cui la detta domanda è stata portata a conoscenza del debitore col perfezionamento della notifica, e non a quello in cui il procedimento notificatorio che la riguarda è stato avviato. 4. ― Il ricorso è dunque respinto. 5. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà a