Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, an agricultural company, challenged a lower court judgment against a banking union and an appointed bank, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, dismissing the case and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the defaulting party.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2728/2020 R.G. proposto da : AZIENDA AGRICOLA TORRE DI MEZZO SNC DI RENZO E AGOSTINO CALIGIURI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato AMORETTI PATRIZIA (MRTPTZ70C60H501W) rappresentata e difesa dagli avvocati PACIELLO VALENTINA (PCLVNT73C43F839X), BRIZZA ENZO (BRZNZE64C23F839F) -ricorrente- contro UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI UBI BANCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato PERUGINI SALVATORE (PRGSVT51T07D086Y) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro BANCA CARIME SPA-intimata- avverso la SENTENZA n. 1492/2019 emessa da CORTE D'APPELLO CATANZAROdepositata il 10/07/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessor