Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request ruling within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a ruling within the mandatory 40-day period. The appellant, Europa Factor SpA, did not act after the lower court proposed a settlement, while the respondent, La Feronia Srl, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a ruling on a settlement proposal within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7064/2020 R.G. proposto da : EUROPA FACTOR SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LORENZO (MZZLNZ46R04G496L) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro LA FERONIA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VIGLIENA 10, presso lo studio dell’avvocato FILICE MARCO (FLCMRC64R23H501D) rappresentata e difesa dall'avvocato VIVIS SALVATORE (VVSSVT51R16F839U) -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 5978/2019 emessa da CORTE D'APPELLO di NAPOLIdepositata il 11/12/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatar