Cassation appeal dismissed due to withdrawal; duplicate filing caused procedural extinction of the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal extinguished because the appellant withdrew the request, citing a duplicate filing of the same expulsion decree. The appellant argued the withdrawal was necessary to avoid redundancy since the prefecture had not appeared in court. The court ruled that the procedural extinction under Article 391 of the Civil Procedure Code applied due to the intervening withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When an appellant withdraws a cassation appeal due to a duplicate filing of the same ground, the judgment is extinguished with cost compensation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2335/2022proposto da: MUHAMMAD NAZIR, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardina Turco - ricorrente - contro PREFETTURA DI SALERNO -intimata - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di SALERNO n. 4189/2021 depositatoil 17/06/2021; RG 2312/22 Muhammad - Pref. Salerno Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Cons. Dott. Marco Marulli . FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE - Rilevato che con l'epigrafato decreto il Giudice di Pace di Salerno ha respinto il ricorso di Muhammad Nazir avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia; - preso atto del ricorso a questa Corte interposto dal Muhammad avverso detto decreto; - atteso che nel giudizio così incardinato non si è costituita la Prefettura intimata; - considerato che con comunicazione pervenuta in cancelleria il 24.1.2023 il difensore del ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso, giustificando la rinuncia in considerazione della duplicazione del ricorso, atteso che il medesimo decreto era già stato fatto oggetto di impugnazione con ricorso iscritto al R.G. 2312/2022. - rite nuto che, pertanto, occorra dichiarare l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell'art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
dichiaraestinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civ