Cassation court dismisses appeal for missing annulment ruling, finding intent to annul evident in reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Muhammad Nazir's appeal against a peace judge's order suspending an expulsion decree. The judge had accepted the appeal to annul the expulsion but failed to explicitly state this in the operative part, instead noting the acceptance in the reasoning. The court ruled that the judge's intent to annul was clearly established in the reasoning, rendering the omission of a formal declaration legally irrelevant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 7 D.Lgs. 25/2008: The intent to annul an administrative act is legally effective even if not explicitly stated in the operative provision, provided it is clearly evident in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2312/2022proposto da: MUHAMMAD NAZIR, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardina Turco - ricorrente - contro PREFETTURA DI SALERNO -intimata - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di SALERNO n. 4189/2021 depositatoil 17/06/2021; RG 2312/22 Muhammad - Pref. Salerno Est. Cons. Marulli udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023dal Cons. Dott. Marco Marulli . FATTI DI CAUSA 1. Muhammad Nazir , cittadino pakistano , ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con i quale il Giudice di Pace di Salerno, attinto dal medesimo ai sensi degli artt. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto nei suoi confronti dal Prefetto di quella provincia, motivato sul presupposto della sua illegittima permanenza nel territorio nazionale, e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per avere il decidente omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, statuendo erroneamente solo sulla sospensiva del medesimo;
2) della violazione dell'art. 7 d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 per avere il decidente disposto la sospensiva in parola senza indicare quali disposizione ne giustificassero l'adozione. Non ha svolto attività difensiva l'amministrazione intimata RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Il primo motivo di ricorso non ha fondamento. A leggere bene il provvedimento impugnato è invero evidente che, sebbene il giudice di pace non sia pervenuto ad una declaratoria formale debitamente canonizzata nel dispositivo ove si leggono le sole parole « accoglie il ricorso avverso il provvedimento di espulsione ...
» , nondimeno è chiara è la volontà del medesimo di annullare il provvedimento impugnato, giacché, ricordato che la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione (Cass., Sez. I, 25/09/2015, n. 19074), le non diverse parole che si leggono in motivazione «il ricorso va pertanto accolto con le conseguenze di RG 2312/22 Muhammad - Pref. Salerno Est. Cons. Marulli legge ... » attesta in modo inequivocabile che il decidente, nell'accogliere il ricorso, abbia pure inteso, come impetrato dall'impugnate, disporre l'annullamento del provvedimento impugnato.
3. Il secondo motivo di ricorso resta in ragione di ciò assorbito.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.
5. Poiché dagli atti il processo risulta esente, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consig