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Decreto — n. 14420/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, declaring the lawsuit extinguished under procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 14420/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Arcadis, had previously accepted the defendant's counter-claim, leading the lower court to recognize the withdrawal as valid under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs was necessary and the proceedings were terminated.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, legally extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure acceptance of withdrawal dismissal of appeal condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2274/2022 R.G. proposto da: Arcadis- Agenzia Regionale Campania Difesa Suolo in liquidazione, in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da ll’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - ricorrente– contro Fallimento della S3 Soncini S.p.a., in persona del curatore avv. Veronica Manzini, rappresentato e difes o da ll’avvocato Clorinda Rosciano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Labicana n.58; -controricorrente – contro Tecnica Impiantistica s.r.l.; - intimata - avverso la sentenza n. 2164/2021 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 11/6/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’istanza di cessazione materia del contendere de l controricorrente, da intendersi espressiva di una sostanziale accettazione della rinuncia; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22 maggio 2023