Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal, declaring the lawsuit extinguished under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Arcadis, had previously accepted the defendant's counter-claim, leading the lower court to recognize the withdrawal as valid under Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs was necessary and the proceedings were terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal, accepted by the opposing party, legally extinguishes the proceedings without the need for a substantive ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 2274/2022 R.G. proposto da: Arcadis- Agenzia Regionale Campania Difesa Suolo in liquidazione, in persona del commissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa da ll’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - ricorrente– contro Fallimento della S3 Soncini S.p.a., in persona del curatore avv. Veronica Manzini, rappresentato e difes o da ll’avvocato Clorinda Rosciano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Labicana n.58; -controricorrente – contro Tecnica Impiantistica s.r.l.; - intimata - avverso la sentenza n. 2164/2021 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 11/6/2021; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e l’istanza di cessazione materia del contendere de l controricorrente, da intendersi espressiva di una sostanziale accettazione della rinuncia; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 22 maggio 2023