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Decreto — n. 14406/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses data protection appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 14406/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The Garante per la Protezione dei Dati Personali withdrew the suit against the Comune di Santa Ninfa and Riscossione Sicilia S.p.a., which was subsequently accepted by the opposing parties. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, necessitating no further judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; withdrawal of appeal extinguishes the proceedings without substantive ruling on merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings data protection authority Italian Court of Cassation ripetibili dell'avvocato estinzione dell'obbligazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 26631/2022 R.G. proposto da: Garante per la Protezione dei Dati Personali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - ricorrente– contro Comune di Santa Ninfa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso da ll’avvocato Gio vanni Lentini, e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Ro ma, Piazza Cavour; -controricorrente – contro Riscossione Sicilia S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza n. 67/2022 del Tribunale di Sciacca del 4/4/2022; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,22 maggio