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Decreto — n. 14290/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 14290/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the deportation decree extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Muhammad Ayaz, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the Ministry of the Interior argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within forty days following the proposal for judgment definition constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal statutory time limit judgment definition proposal extinction of proceedings civil procedure code costo degli impianti obbligo di anticipare spese vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
3461/2022 pronunciato dal TRIBUNALE di TRIESTE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
3461/2022 pronunciato dal TRIBUNALE di TRIESTE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16527/2022 R.G. proposto da : MUHAMMAD AYAZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato FARINA MARIA ROSARIA (FRNMRS74C63C129W) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNI PIERCARLO (MGNPCR68C12L483U) -ricorrente- contro MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L' IMMIGRAZIONE - UNITA' DUBLINO -intimato- avverso il DECRETO n. cronol. 3461/2022 pronunciato dal TRIBUNALE di TRIESTE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 03/04/2023;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così de