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Decreto — n. 14289/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, causing automatic withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 14289/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal was declared withdrawn and the proceedings extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory period. The appellant, Atiq Salah, did not request a decision on the appeal after the forty-day deadline expired following the communication of the proposal. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under the Civil Procedure Code, leading to the automatic termination of the case without a substantive ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Failure to respond to the proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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failure to respond automatic withdrawal extinction of proceedings statutory deadline renunciation of appeal assistenza amministrativa fiscale recupero delle spese esecutive accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27280/2022 R.G. proposto da : ATIQ SALAH, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LAMMARDO DOMENICO (LMMDNC64A28G793J) -ricorrente- contro MINISTERODELL’INTERNO, -intimato- avverso l’ ORDINANZA n.160/2022 pronunciata dal GIUDICE di PACE di BRESCIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 03/04/2023; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così de