Italian Supreme Court dismisses expulsion opposition due to minor age entry and remands for cost allocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted the appeal against a Peace Judge's order granting an expulsion opposition. The applicant, Khaled Mohammed, entered Italy at age 16 and could not be expelled due to his minor status at the time. The Court found the lower judge failed to rule on litigation costs, a procedural defect requiring remand to a different magistrate to address the financial aspects of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 cod. proc. civ.; The failure of a judge to rule on litigation costs constitutes a curable defect of omission, necessitating the cassation of the decision and remand to a different judge to determine the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8991-2022 proposto da: KHALED MOHAMMED , elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, presso lo studio dell'avvocato Alessandro Ferrara, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro PREFETTURA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12; -resistenti - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 28/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato in fatto e ritenuto in diritto 1.Il sig.
Khaled Mohammed impugna per cassazione il provvedimento del giudice di pace di Roma che decidendo in sede di rinvio - dopo l'annullamento di sposto con ordinanza di questa Corte numero 9444/2021 di accoglimento del ricorso proposto avverso il rigetto l'opposizione all'espulsione proposta dall'odierno ricorrente per essere lo stesso entrato in Italia all'età di anni 16 e non potendo in ragione della medesima essere respinto ne espulso - ha accolto nel merito l’opposizione all’espulsione.
2. La cassazione ordinanza di accoglimento è chiesta sulla base di due motivi che attengono alla pronuncia sulle spese della fase di legittimità, in quanto mancante senza alcuna motivazione sul punto, sia con riguardo alla ritenuta implicita compensazione delle spese di lite, attesa la mancanza di pronuncia sulla questione.
3. Le intimate amministrazioni si sono costituite tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale del ricorso ex art. 370, comma 1, cod. proc. civ. .
4. Il ricorso deve essere accolto.
5. Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso, integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione (Cass. 9785/2022; Cass. 4012/2013).
6. Nella specie, il giudice di pace avrebbe dovuto provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, come disposto da Cass.9444/2021, e di quelle del giudizio di rinvio.
7. La mancanza di pronuncia comporta, oltre all’accoglimento del ricorso, la cassazione sul punto dell’ordinanza impugnata ed il rinvio al giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, affinché provveda anche sulle spese del presente procedimento di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma, nella camera di