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Ordinanza — n. 14213/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing; procedural deadline under Art. 369 CPC strictly enforced by Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14213/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the failure to deposit the petition within the mandatory twenty-day period following notification. The appellant, an expulsion order opponent, missed the strict deadline set by Article 369 of the Civil Procedure Code, while the Ministry of the Interior successfully argued for the application of this peremptory term. The Court ruled that such time limits are substantive requirements for admissibility, not merely formal defects, thereby rejecting the appeal and ordering the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 cod. proc. civ.; Art. 156 cod. proc. civ.: The strict time limit for filing a cassation appeal is a peremptory requirement; its omission renders the appeal inadmissible regardless of whether the opposing party has been notified, as peremptory deadlines differ from mere formalities.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility peremptory time limit Civil Procedure Code expulsion order opposition improcedible appeal revoca dell'opposizione diritto di ottenere una decisione sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 369 cod. proc. civ.
EYIMEARELU JULIUS ha domandato la cassazione del citato provvedimento con ricorso notificato il 14 febbraio 202 2 , non depositato in Cancelleria ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come attestato dall’Ufficio con estratto dal S.I.C.
Art. 156 cod. proc. civ.
detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente, giacché il principio, sancito dall’art. 156 cod.
Art. 370 cod. proc. civ.
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché il procedimento è esente.
art. 369 cod. proc. civ
EYIMEARELU JULIUS ha domandato la cassazione del citato provvedimento con ricorso notificato il 14 febbraio 202 2 , non depositato in Cancelleria ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come attestato dall’Ufficio con estratto dal S.I.C.
art. 156 cod. proc. civ
detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente, giacché il principio, sancito dall’art. 156 cod.
art. 370 cod. proc. civ
civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29889/2022
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding inadmissibility of asylum claim due to lack of jurisdiction.
Cass. 22092/2019
Cass. n. 16533/2021
fra le più recenti Cass. n. 16533/2021);
Cass. S.U. n. 4315/2020
non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10023/2022 R.G. proposto da : EYIMEARELU JULIUS, rappresentato e difeso da ll’avvocato SANNONER VITTORIO (SNNVTR68A18D643O) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI FOGGIA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -controricorrenti- avverso l’ORDINANZA di GIUDICE DI PACE di FOGGIA R.G. n. 3596/2021depositata il 14/01/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE; RILEVATO CHE 1. si desume dal controricorso, notificato dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Foggia il 5-3-2022 ed iscritto a ruolo, che il Giudice di Pace di Foggia con provvedimento del 14-1-2022 ha respinto l’opposizione a decreto di espulsione proposta da EYIMEARELU JULIUS;

2. EYIMEARELU JULIUS ha domandato la cassazione del citato provvedimento con ricorso notificato il 14 febbraio 202 2 , non depositato in Cancelleria ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., come attestato dall’Ufficio con estratto dal S.I.C. in atti; 3.i l ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE 1. è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso (Cass. 29889/2022; Cass.22092/2019);

2. detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del controricorrente, giacché il principio, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di “forme” in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme; 3. è stato, poi, osservato che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione - e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso - ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l'improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 16533/2021);

4. il ricorso va dichiarato, pertanto, improcedibile e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

5. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché il procedimento è esente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nel