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Ordinanza — n. 14176/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for failing to address the court's causal link finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14176/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because it did not challenge the core reasoning of the lower court's judgment. The appellant argued that the trial court failed to quantify damages and ignored the causal link between the municipality's failure to remove illegal billboards and the company's financial loss. The court ruled that the lower court's exclusive assessment of this causal relationship was correct and thus the appeal lacked a valid ground for review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it does not confront the ratio decidendi of the contested judgment, such as the court's exclusive evaluation of the causal link between administrative inaction and alleged damages.

Parole chiave

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inadmissible appeal causal link assessment exclusive judicial evaluation ratio decidendi administrative inaction damages quantification civil procedure code difetto di responsabilità comunale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Si lamenta, in particolare, che il giudice del merito abbia erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’appellante in ordine alla quantificazione del danno, per omessa motivazione su un fatto decisivo discusso dalle parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 702 bis cod. proc. civ
art. 1175 cod. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 9374/2006
E l’accertamento del nesso causale è demandato alla valutazione esclusiva, incensurabile se ‒ come nella specie ‒ motivata, del giudice di merito (Cass. 9374/2006).
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1691-2020 proposto da: STUDIO DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA DI DIANA ANNA , elettivamente domiciliato in Roma, Via Adelaide Ristori 42, presso lo studio dell'avvocato Edoardo Giardino, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pubusa; -ricorrente - contro COMUNE DI LOTZORAI , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Orru con domicilio digitale presso l’indirizzo avvocatoantonioorru@pec.it -controricorrente - avverso la sentenza n. 491/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dalla consigliera Annamaria Casadonte; rilevato che 1.In data 16 settembre 2014 lo Studio di Promozione Pubblicitaria di Diana Anna introduceva giudizio presso il Tribunale di Lanusei ai sensi dell’ art. 702 bis cod. proc. civ., nei confronti del Comune di Lotzorai in relazione ad un contratto di appalto per la creazione e la gestione di spazi pubblicitari nel territorio comunale, prospettando l’inadempimento del comune per non aver esercitato i propri poteri in relazione alla rimozione di impianti pubblicitari abusivi, causando conseguente danno patrimoniale alla società per mancati introiti e danno all ’ immagine di cui chiedeva il risarcimento per euro 500.000,00. 2.Il Comune di Lotzorai, costituitosi in giudizio, chiedeva l’integrale rigetto delle pretese attoree allegando inadempimenti contrattuali dello Studio di Promozione per non aver installato il numero di impianti pubblicitari stabilito, per non aver rimosso, a proprie spese, la cartellonista stradale abusiva ed eccependo la genericità della quantificazione del danno nonché la mancata prova dello stesso. 3.Rilevata la complessità della questione in oggetto il tribunale disponeva il mutamento del rito sommario di cognizione in rito ordinario concedendo i termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

4. Il tribunale riqualificava il rapporto in oggetto da contratto di appalto a contratto di concessione di servizio ai sensi dell’art. 165, co. 1, D.Lgs 50/2016, in ragione del fatto che non era stato previsto un canone in favore della ditta quanto, piuttosto, solo il diritto di essere monopolista della cartellonista pubblicitaria con riguardo all’ambito territoriale comunale tale che si può desumere che il concessionario si assuma in concreto i rischi dell’operazione economica.

5. Inoltre si sottolineava come, ai sensi del capitolato d’oneri, art. 1, punto 2, fosse compito dello Studio di promozione rimuovere i cartelloni abusivamente installati in quanto in contrasto con il diritto applicabile.

6. Il tribunale riteneva infine non provato il nesso causale tra l’omessa repressione del fenomeno abusivo ed il mancato guadagno del concessionario, e per tali ragioni rigettava le domande attoree con sentenza n. 181 pubblicata il 10 luglio 2017.

7. Lo Studio di Promozione di Diana Anna spiegava gravame avverso tale pronuncia presso la Corte d’appello di Cagliari, lamentando l’errata ricostruzione fatta dal giudice in merito all’obbligo di rimozione della cartellonistica abusiva, che spetterebbe all’appellante, ma solo dopo l’emissione da parte dell’ente della relativa sanzione amministrativa, sanzione mai irrogata, nonostante le ripetute richieste dello Studio.

8. L’appellante impugnava parimenti il capo della sentenza dove si escludeva il nesso causale e la quantificazione del danno patrimoniale subito, adducendo che i criteri per il calcolo di esso fossero ricavabili dall’atto di citazione, avendo l’appellante prodotto la documentazione relativa ai contratti concretamente stipulati ed al numero dei contratti non stipulati a causa del fenomeno dell’abusivismo.

9. Il Comune di Lotzorai si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di primo grado per le stesse ragioni già esaminate nel giudizio di prime cure.

10. Dopo aver riconfermato la natura del contratto quale concessione di servizi, il giudice d’appello accoglieva la progettazione dell’attore in merito all’impossibilità di procedere alla rimozione a proprie spese, senza previa sanzione amministrativa da parte dell’ente o delle sue emanazioni, i quali si sarebbero posti in contrasto con i doveri di leale collaborazione delle parti contrattuali e del canone di buona fede correttezza per come disciplinato dall’art. 1175 cod. civ..

11. Tuttavia nonostante tale riformulazione degli obblighi della parti, la Corte territoriale, con la sentenza n. 491 pubblicata il 4 giugno 2019, ha disatteso le pretese della ditta, ritenendo non provato il nesso di consequenzialità tra il comportamento tenuto dal comune ed il danno patrimoniale nonché non allegati i criteri per una sua eventuale quantificazione.

12. Lo Studio di Promozione Diana Anna ha impugnato per cassazione la predetta sentenza con ricorso notificato in data 30 dicembre 2019 ed affidato un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso notificato il giorno 8 febbraio 2020 il comune di Lotzorai. considerato che 13.Il ricorso è volto a censurare il capo della sentenza con il quale si è deciso sfavorevolmente alla tesi prospettata dallo Studio di Promozione, circa la sussistenza del nesso di causalità tra il mancato esercizio dei poteri sanzionatori da parte del comune di Lotzorai ed il danno patrimoniale prodottosi in capo al ricorrente.

14. Si lamenta, in particolare, che il giudice del merito abbia erroneamente ritenuto non assolto l’onere probatorio gravante sull’appellante in ordine alla quantificazione del danno, per omessa motivazione su un fatto decisivo discusso dalle parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

15. Si contesta, cioè, la mancata considerazione della ricostruzione effettuata dal ricorrente, sin dal primo grado di giudizio, in merito alla quantificazione del danno basata sul valore dei contratti effettivamente stipulati moltiplicato per la differenza degli anni tra la durata naturale della concessione e la durata effettiva a seguito di risoluzione anticipata, imputabile a colpa dell’amministrazione. Si sottolinea inoltre che, una volta constatata la violazione da parte del comune degli obblighi di buona fede e correttezza relativi al contratto di servizi, il giudice, qualora sulla base dei criteri indicati dalla parti non avesse ritenuto di poter quantificare il danno, avrebbe potuto utilizzare i propri poteri istruttori ufficiosi per disporre una C.T.U. volta alla quantificazione del danno e del susseguente risarcimento.

16. Ciò posto, osserva la Corte che a prescindere dalle eccezioni di improponibilità ed inammissibilità del ricorso sollevate da parte del comune controricorrente, l’unico motivo di ricorso è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi de lla sentenza impugnata, laddove ha accertato la mancanza del nesso causale tra «l’omessa sanzione verso la cartellonistica abusiva» ed il pregiudizio lamentato dalla ricorrente. 16.1. E l’accertamento del nesso causale è demandato alla valutazione esclusiva, incensurabile se ‒ come nella specie ‒ motivata, del giudice di merito (Cass. 9374/2006). 17.Il ricorso è quindi inammissibile e parte ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

18. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in euro 6000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr