Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal dismissed following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The plaintiff, Elipso Finance S.r.l., had previously filed a recourse against the bankruptcy administrator of Edil.In. Costruzioni s.r.l., but subsequently submitted a valid renunciation. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, thereby extinguishing the proceedings without further adjudication on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal renunciation of an appeal satisfies the statutory requirements for extinguishing the proceedings, resulting in the dismissal of the case without further judicial intervention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 9344/2022 R.G. proposto da: Elipso Finance S.r.l., e per essa IFIS NPL Servicing s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ avv ocato Marco Rossi, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell’avvocato Daniele Ragazzoni in Roma, Via Trionfale n. 148; - ricorrente – contro Curatela del Fallimento della Edil.In. Costruzioni s.r.l., in persona del Curatore avv. Marco Morici, rappresentata e difes a dall’avvocato Vittorio Viviani, e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour; -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Palermo pubblicato il 9/3/2022; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,18 maggio 2023 La