Cassation court dismisses appeal against public administration contract, upholding strict written form requirement under RD 2440/1923.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Laura Morisi's appeal against the Sulmona Tribunal's decision dismissing her claim for professional fees from the Municipality of Pescasseroli. Morisi argued that a verbal assignment of work was valid, citing evidence of emails and fax, while the municipality contended the contract lacked the mandatory written form. The court ruled that professional contracts with public administration must strictly adhere to written form requirements, rejecting the idea that internal deliberations or electronic proof could substitute for a formal written agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, 17 RD 2440/1923; Professional contracts with public administration must strictly follow written form requirements, and validity cannot be inferred from internal deliberations or alternative evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2239/2020 R.G. proposto da : MORISI LAURA, rappresentata e difes a dall'avvocato SCIULLO ROBERTO (SCLRRT66E25G493I)giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro COMUNE DI PESCASSEROLI (AQ), elettivamente domiciliato in ROMA VIA TREMITI, 10, presso lo studio dell’avvocato PIOLI ALESSANDRO (PLILSN70B12H501I) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di SULMONA n. 138/2019 depositata il05/06/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE.
FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n.165/2018 il Giudice di Pace di Sulmona accoglieva la domanda di Laura Morisi proposta nei confronti del Comune di Pescasseroli e condannava detto Ente a pagare all’attrice la somma di €5.000, oltre accessori e spese del grado, a titolo di compenso professionale per l’attività di redazione di una valutazione d’incidenza ambientale, svolta a seguito di incarico conferitole telefonicamente da una consigliera comunale.
2. Con sentenza n.139/2019 pubblicata il 5-6-2019, il Tribunale di Sulmona ha accolto l’appello proposto dal Comune di Pescasseroli avverso la citata sentenza e, in riforma della sentenza appellata, ha rigettato la domanda proposta dalla Morisi. Il Tribunale ha rilevato che mancavano una specifica delibera ed il relativo contratto di incarico professionale tra il Comune e Morisi, sicché il contratto era nullo ai sensi degli artt.16 e 17 del RD 2440/23.
3. Avverso questa sentenza Laura Morisi propone ricorso affidato a un motivo, resistitocon controricorso dal Comune di Pescasseroli .
4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente denuncia, con unico motivo, la violazione del R.D.2440/1923, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che fosse necessaria la forma scritta del contratto d’opera professionale “senza la possibilità di prevedere altre forme di prova in ordine alla sussistenza dello stesso”. Ad avviso della ricorrente la questione va risolta mediante un’interpretazione estensiva, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama (Cass.1792/2017), ed inoltre era provato, mediante la documentazione p rodotta (fax e mail), che l’attività professionale era stata svolta ed era stato , altresì,dimostrato il conferimento dell’incarico. 2.Il motivo è infondato. 2.1.
Occorre ribadireche, secondo il costante orientamento di questa Corte, richiamato anche nella sentenza impugnata, il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta ad substantiame l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria (tra le tante Cass.n.11465/2020). 2.2.
Il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, mentre è inconferente il richiamo ad altra pronuncia di questa Corte (Cass. 1792/2017), che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non introduce affatto “un’interpretazione estensiva della norma” nel senso invocato , perché riguarda un contratto tra privati (un professionista e una società). Parimenti non pertinente è il riferimento alla pronuncia di questa Corte n. 21007/2019, contenuto nella memoria illustrativa della ricorrente, che pure riguarda una fattispecie del tutto diversa da quella che si sta scrutinando (contratto di patrocinio e rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 cod.proc. c iv . ).
3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €2.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove