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Ordinanza — n. 14134/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on detention review due to lack of specific defense counsel notification facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14134/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements regarding the late appearance of the Ministry of Interior and Roma Police. The appellant argued that the detention review hearing was null because his private defense lawyer was not notified of the hearing date, despite a public defender having been informed. The court rejected this claim because the law only mandates notification to a defense lawyer if their appointment precedes the hearing, and the appellant failed to specify how or when his private lawyer was appointed.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 4 d.lgs. 286/1998; Art. 370 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The requirement for defense counsel notification in detention review hearings applies only when the private lawyer is appointed before the hearing, and an appeal lacking specific facts regarding such appointment is inadmissible.

Parole chiave

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detention review hearing defense counsel notification inadmissible appeal public defender appointment procedural nullity assenza prolungata all'estero protezione internazionale ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 4 d.lgs. 286/1998
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con unico motivo il ricorrente denuncia la «Nullità della convalida impugnata per violazione di legge (violazione dell’art. 14 comma quarto d.lgs.
Art. 370 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002
art. 370 c.p
artt. 370 cod. proc. civ
Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23921/2020
Cass. 2924/2021
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19534/2022 R.G. proposto da : ABU SAYEED, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA CANCELLERIA, 85, presso lo studio dell’avvocato ZANIN NICOLA (ZNNNCL73P20F464K) che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ INTERNO e QUESTURA DI ROMA, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso il provvedimento d el GIUDIC E DI PACE di BARI n. 5834/2022depositato i l 1 5 /07/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con provvedimento depositato il 15-7-2022 il Giudice di Pace di Bari ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma del 13-7- 2022, che disponeva il trattenimento del cittadino straniero Abu Sayeed, nato a Feni (Bangladesh) il 3-5-1994, presso il C.P.R. di Bari-Palese ex art.14 TUI a fini di espulsione.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Roma, che, unitamente al Ministero dell’Interno, si è costituita tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con unico motivo il ricorrente denuncia la «Nullità della convalida impugnata per violazione di legge (violazione dell’art. 14 comma quarto d.lgs. 286/1998)», per non essere stato notificato al difensore di fiducia del cittadino straniero l’avviso d’udienza fissata per la convalida del provvedimento del Questore di Roma del 13-7-2022, che disponeva il trattenimento dell’odierno ricorrente.

2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Questura di Roma e del Ministero dell’Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).

3. Il motivo di ricorso è inammissibile. 3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, nel giudizio di convalida delle misure alternative al trattenimento, l'omessa comunicazione della data dell'udienza al difensore di fiducia ‒ nominato successivamente alla fissazione dell'udienza e dopo che sia già stato nominato ed avvisato di tale data un difensore d'ufficio ‒ non lede il diritto di difesa dello straniero, poiché l'art. 14, comma 4 del d.lgs. n. 286 del 1998 là dove prevede che «l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito», è da intendersi riferito alla necessità che dell'incombente si dia notizia ad un difensore comunque nominato, mentre l'onere di avviso a quello di fiducia sorge solo quando la nomina di quest'ultimo, con atto portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria, preceda la fissazione dell'udienza di convalida (Cass. 2924/2021). 3.2.

Ciò posto, il ricorso difett a di autosufficienza, non avendo il ricorrente specificato in quale modo la nomina del difensore di fiducia sarebbe avvenuta e se la stessa fosse stata comunicata, o meno, al giudice, tanto più che tale nomina ‒ stando a quanto asserito dallo stesso ricorrente e per quanto è dato comprendere dall’illustrazione, non lineare, della censura ‒ sarebbe stata effettuata il giorno stesso dell’udienza di convalida (15 luglio2022). Tale onere di specificità, nella specie, era tanto più necessario, in quanto il verbale di udienza non reca il nome deldifensore di fiducia, la telefonata del difensore di ufficio al collega sarebbe avvenuta ad udienza già aperta, e, infine, anche la deduzione a verbale d’udienza del mancato avviso al difensore di fiducia è del tutto generica, non essendo stata accompagnata dall’indicazione della data e del modo della nomina, e mancando financhel’indicazione del nome del difensore di fiducia.

4. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, stante l’irrituale costituzione della Questura e del Ministero. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricor