Cassation court suspends expulsion order to examine alternative detention measures for irregular foreigner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the expulsion order and ordered a public hearing to examine the admissibility of alternative detention measures. The applicant, an irregular foreigner convicted of a crime, argued that expulsion would prevent him from serving his sentence via alternative measures, while the lower court dismissed this due to the lack of a residence permit. The court recognized the constitutional tension between expulsion and the right to serve a sentence, citing precedents that allow alternative measures for irregular foreigners, thus requiring further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 656 c.p.p.; Art. 47 ss. l. 354/75: The Court must examine whether expulsion of an irregular foreigner convicted of a crime violates the right to serve a sentence through alternative measures, recognizing that constitutional values of human dignity and the educative function of punishment may preclude automatic exclusion of such measures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
53 del ruolo generale dell’anno2022, proposto da Duro Florian, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giovanni Grossi, presso lo studio del quale in Bergamo, alla via Masone, n. 5, elettivamente si domicilia ricorrente- contro Prefettura di Bergamo -intimata- per la cassazionedell’ordinanza del giudice di pace di Bergamo depositatain data 3 maggio 2022; sentita la relazione svolta dal consigliere Angelina- Maria Perrino all’adunanza del 30 marzo 2023. Rilevato che: -il giudice di pace di Bergamo ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale (e il contestuale ordine del questore di Oggetto:
Espulsione - Rilevanza della richiesta di affidamento in prova.RG n16653/22 Angelina - Maria Perrino estensore consegna del passaporto con obbligo di presentarsi presso l’Ufficio immigrazione per l’accompagnamento alla frontiera) proposta da Duro Florian, il quale, in esito alla definitività della sentenza penale di condanna n. 1622/19 del tribunale di Bergamo, ricevuto ordine di esecuzione per la carcerazione, successivamente sospeso, aveva richiesto al tribunale di Brescia la concessione di una misura alternativa alla detenzione in carcere; l’impugnazione era basata sull’illegittimità del decreto, in mancanza di richiesta del nulla osta all’espulsione, nonché sulla situazione particolarmente gravosa che si sarebbe prospettata in caso di esecuzione del rimpatrio, posto che aveva vissuto per più di vent’anni in Italia e non aveva nel suo paese alcun riferimento familiare; il giudice di pace, nel rigettare l’impugnazione, ha evidenziato la legittimità del decreto, adottato dopo il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno, irrilevante essendo la mancanza di nulla osta, posto a presidio delle esigenze della giurisdizione penale; a tanto ha aggiunto che il fatto di aver commesso un reato ed espiato la relativa pena non innesca alcuna procedura di regolarizzazione, di modo che ha ritenuto irrilevante l’intenzione dello straniero di sottoporsi all’esecuzione della pena; contro quest’ordinanza Duro Florian propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, che correda di due memorie, cui non v’è replica.
Considerato che: -la questione posta col secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazione dell’art. 656 commi 1 e 5 c.p.p., nonché degli artt. 47 e ss. della l. n. 354/75, perché il giudice di pace non avrebbe considerato che l’espulsione da un lato vanifica il diritto della giurisdizione italiana di portare a esecuzione la condanna e, dall’altro, lede il diritto del condannato di espiare la pena accedendo a una misura alternativa al carcere, è di particolare rilevanza;RG n16653/22 Angelina - Maria Perrino estensore -in argomento, questa Corte, con ordinanza n. 33365/19, proprio con riguardo all’affidamento in prova ai servizi sociali ha ritenuto (punto 1.4.) che “ Non esiste infatti alcuna norma, né alcun principio desumibile da norme, la quale stabilisca che la persona irregolarmente soggiornante possa evitare l’espulsione, sol perché, essendo stata condannata in sede penale, abbia ottenuto il beneficio dell’applicazione di misure alternative alla detenzione”; -successivamente, sia pure a sostegno di pronuncia d’inammissibilità, ha escluso il “diritto del condannato a restare in Italia per scontare la pena, essendo al contrario prevista la possibilità per il giudice di disporre in presenza delle condizioni previste l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione ex art. 16 d.lgs. 286/1998” (Cass. n. 2783/23, punto 18); -la questione posta va esaminata anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, specificamente di Corte cost. n. 78/07, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli art. 47, 48 e 50 della l. 26 luglio 1975 n. 354, ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione da essi previste, la quale ha fatto seguito alla giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte, secondo cui i preminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena comportano che l’applicazione delle misure alternative alla detenzione non può essere esclusa nei confronti dei condannati stranieri che versino in condizione di clandestinità e d’irregolarità (Cass., sez. un. pen., n. 14500/06), dovendosi tener conto, peraltro, della distinzione tra le misure dell’espulsione c.d. amministrative, ossia ordinate dall’autorità amministrativa, e quelle disposte dall’autorità giudiziaria (in ordine alla quale si veda Cass.pen. n. 37305/18, En Naour);RG n16653/22 Angelina - Maria Perrino estensore -è, pertanto, opportuno che il giudizio sia trattato in pubblica udienza.
Per questi motivi la Corte dispone la trattazione del giudizio in pubblica udienza e lo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il30 marzo 20