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Ordinanza — n. 13994/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows hospital's appeal against municipality's reimbursement claim due to procedural errors in burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13994/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the hospital's appeal while dismissing the municipality's counter-claim regarding reimbursement for elderly care services. The hospital argued the lower court erred by failing to verify notification deadlines and improperly shifting the burden of proof to the hospital. The court ruled that in opposition proceedings, the public entity must prove the facts constituting its claim, rejecting the municipality's argument that the hospital must prove non-necessity of care.

Regesto Legislator

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Art. 3 R.D. n. 639 del 1910; Art. 2697 c.c.: In proceedings opposing an enforcement order, the public entity assumes the substantive position of the plaintiff and bears the burden of proving the facts constituting its claim.

Parole chiave

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burden of proof in opposition enforcement order opposition public entity plaintiff status healthcare reimbursement claims procedural error cassation rimborso dell'assicurazione malattie necessità di cure mediche assistenza agli anziani

Disposizioni normative citate

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Art. 3 R.D. n. 639 del 1910
639 del 1910, ex art. 3, la P.A.
Art. 2697 c.c.
assume la posizione sostanziale di attore ed è tenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass.
Art. 521, c.3 della l.n.142/1990
Art. 1207, commi 2 e 3 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli ee.ll. approvato con d.lgs.n.267/2000
Art. 17 della .r. siciliana n.22/1986
Art. 59 della l.r.siciliana n.33/1996
33 del 1996, art. 59, avente espressamente natura interpretativa del menzionato L.R.
t.u.n.639/1910
art. 2697 c.c
assume la posizione sostanziale di attore ed è tenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass.
art. 111 Cost
sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9565 del 2017
Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9565 del 2017; n.
Cass. n. 26289 del 2017
Cass. n. 28014 del 2017
Cass. n. 28325 del 2017
Cass. n. 24118/2019
Cass. n. 8999 del 2016
Cass. n. 31837/2021
Cass. n. 9989/2016
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Testo completo

017 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27729/2017 R.G. proposto da : AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA, domiciliataex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato BATTAGLIA FEBO FRANCESCO MASSIMO (BTTFFR63A16C351N) -ricorrente- contro COMUNE ACIREALE, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CALABRETTA GIOVANNI (CLBGNN67C19A028W) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1562/2017 depositata il08/09/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte d'Appello di Catania, con sentenza n.1562/2017, pubblicata l’8.9.2017, ha accolto l’appello principale proposto dal comune di Acireale nei confronti dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (succeduta all'ASL n.3) avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Acireale aveva accolto l’opposizione dell’ASSL n.3 avverso l’ordinanza ingiunzione n.4/2009 del 6.8.2009 annullandola e per l’effetto rigettava l’opposizione proposta dall’SAL n.3.

La Corte di appello rigettava altresì l’appello incidentale proposto dall’Asp di Catania compensando integralmente le spese del giudizio di appello. L’ASP di Catania ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito il comune di Acireale con controricorso. Le parti hanno, infine, depositato memorie. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 28 aprile 2023. Con il primo motivo l’ASP prospetta la violazione dell’art.521, c.3 della l.n.142/1990 r dell’art.1207, commi 2 e 3 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli ee.ll. approvato con d.lgs.n.267/2000.

La Corte di appello, nel rigettare l’appello incidentale sul punto proposto dalla ricorrente, avrebbe errato nel ritenere la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dal sindaco del comune di Acireale, ritenendo la materia oggetto della stessa fra le competenze del dirigente del detto comune. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.17 della .r. siciliana n.22/1986 e 59 della l.r.siciliana n.33/1996, nonché dell’art.2697 c.c. e del t.u.n.639/1910.La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere sussistenti e le condizioni, sostanziali e formali, fissati dalla disciplina regionale suindicata per la sussistenza del diritto reclamato dal comune di Acireale al pagamento delle somme corrisposte agli enti convenzionati a titolo di rette integrative per il ricovero di anziani con grado di non autosufficienza superiore al 74 %, per di più errando nel considerare che la tardiva od omessa produzione della documentazione prevista dall’art.59 cit. non fosse ostativa al diritto al rimborso.

Il secondo motivo è fondato e assorbe l’esame del secondo. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9565 del 2017; n. 26289 del 2017; n. 28014 del 2017; n. 28325 del 2017; n. 3108 del 2018), la Regione Sicilia, nel procedere al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali del territorio di sua competenza con la L. 9 maggio 1986, n. 22, ha attribuito, all'art. 16, ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla predetta materia, tra le quali, a norma del successivo art. 17, l'assistenza, a domicilio o mediante ricovero in strutture protette, agli anziani non autosufficienti, assegnando alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i servizi di carattere sanitario, integrativi dei servizi di competenza dei comuni.

La L.R. n. 33 del 1996, art. 59, avente espressamente natura interpretativa del menzionato L.R. n. 22 del 1986, art. 17, ha disposto, al comma 1, che l'integrazione della retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del Fondo sanitario regionale "entro il limite annuo di Lire 500 milioni", ha aggiunto, al comma 2, che: "Per le finalità di cui al comma 1 il servizio dei comuni trasmette all'azienda unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la natura della condizione di non autosufficienza.

La notifica del dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni dall'adozione e comporta, se non l'obbligo per opposizione, entro i successivi venti giorni l'obbligo per il comune di attivare l'azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta all'ente assistenziale a titolo di integrazione", prevedendo, al comma 3, la facoltà dell'azienda unità sanitaria locale di "verificare nel termine sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall'ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonché, il permanere, ai sensi della vigente normativa dell'idoneità igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti".

Nell’ambito di una giurisprudenza ormai consolidata si è quindi ritenuto che:

a) il credito del comune per l'integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto che trova fonte nella legge, ma che non è incondizionato, come in sostanza ritenuto dalla Corte territoriale, dovendo scontare il previsto iter, che impone la tempestiva notifica del ricovero dell'anziano entro cinque giorni, obbligo che si giustifica in funzione dei compiti di valutazione dei relativi presupposti, riferiti a particolari esigenze di singoli anziani, e dell'apprezzamento delle condizioni e del grado di non autosufficienza, che non necessariamente coincide col grado d'invalidità civile, e che è rimessa alle attribuzioni dell'Azienda sanitaria, competente a valutare la necessità di interventi sanitari di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica dell'anziano, in modo da discriminare tale componente da quella propria assistenziale, anche ai fini della ripartizione dei relativi costi, che la norma non predetermina in misura percentuale;

b) tale costo va contenuto entro i limiti delle disponibilità finanziarie che a tale modalità di intervento, non connotata da urgenza o emergenza, è possibile destinare: la relativa entità costituisce l'effetto del bilanciamento tra l'esigenza di garantire agli anziani non autosufficienti - come a tutti i cittadini - il diritto fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, con quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con l'entità dei fondi. Ne consegue che l'Azienda cui è demandato di assicurare i servizi integrativi è il soggetto obbligato a sopportarne i costi-"-Cass.n.24118/2019-.

E poiché in ipotesidi giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa ai sensi dell’art.3 R.D. n. 639 del 1910 la p.a. assume la posizione sostanziale di attore ed è tenuta ai sensi dell'art. 2697 c.c., a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass. n. 8999 del 2016) emerge l’errore del giudice di merito per avere riconosciuto il diritto al rimborso, senza accertare l'osservanza dei termini per la notifica del ricovero e per l'attivazione della procedura ed anzi ritenendo decisivo ai fini della fondatezza della richiesta del comune l’effettiva prestazione resa ai ricoverati ed il fatto che le fatture emesse non fossero state contestate dall’ASP cfr.Cass. n. 31837/2021-.

Va, inoltre aggiunto che l'argomento speso dalla controricorrente in seno alle difese secondo cui, trattandosi di un'opposizione ad ingiunzione fiscale, competerebbe all'Azienda la dimostrazione che i pazienti assistiti non necessitavano di prestazioni integrative non è condivisibile, dovendo qui trovare applicazione la condivisibile giurisprudenza (Cass. n. 9989/2016) secondo cui nel giudizio di opposizione ad ingiunzione R.D. n. 639 del 1910, ex art. 3, la P.A. convenuta assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi.

Né vale obiettare che la menzionata ingiunzione cumula in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di auto accertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, in quanto ciò non implica affatto che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie.

Sulla base di tali considerazioni ed in accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità PQM Dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catania che, in diversa composizione, provvederà