Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13885/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to incomplete authentic copy of appealed judgment preventing full review of grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13885/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the authentic copy of the appealed judgment submitted by the appellant was incomplete and unintelligible. While the appellant argued the original was complete, the court found the missing pages essential for verifying the validity of the challenged decisions regarding trademark infringement. Consequently, the court ruled that the inability to examine the substantive grounds due to the defective document rendered the entire appeal procedurally impossible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 156, third comma, cod. proc. civ.; The submission of an incomplete authentic copy of the appealed judgment renders the appeal inadmissible when the missing parts concern relevant sections necessary to determine the validity of the grounds for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
incomplete judgment copy procedural inadmissibility authentic document defect cassation appeal dismissal burden of proof completeness uso effettivo del marchio tipi di marchi marchi figurativi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 156, third comma, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 21 dicembre 2016, n. 25407
Cass. 21 dicembre 2016, n. 25407; Cass.
Cass. 21 gennaio 2015, n. 1012
25407; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1012; Cass.
Cass. 3 agosto 2007, n. 17065
1012; Cass. 3 agosto 2007, n. 17065; Cass.9 gennaio 2007, n.
Cass. 9 gennaio 2007, n. 1240
Cass. 3 agosto 2006, n. 17587
1240; Cass. 3 agosto 2006, n. 17587; Cass.
Cass. 17 febbraio 2005, n. 3254
Cass., Sez. Un., 3 ottobre 2016, n. 19675
Cass., Sez. Un., 3 ottobre 2016, n. 19675; vedi, anche, Cass.8 luglio 2020, n.
Cass. 8 luglio 2020, n. 14347
Cass. 5 giugno 2018, n. 14426
Cass. 19 dicembre 2013, n. 28460
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25943/2020R.G. proposto da Riva Daniele, rappresentat o e difes o da ll’ avv. G aia Campus , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Oslavia, 30 -ricorrente - contro Ferretti s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da gli avv. Marco Andreolini, Andrea Parini e Giuseppe Niccolini, con domicilio eletto presso lostudiodi quest’ultimo, sito in Roma, viaTeodosio Macrobio, 3 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1398 /20 20 , depositata il 9 giugno2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Daniele Riva propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza del la Corte di appello di Milano, depositatail 9 giugno 2020, che, in parziale Oggetto: improcedibilità accoglimento dell’appello incidentale della Ferretti s.p.a., ha accertato la contraffazione dei marchi italiani e comunitari di quest’ultima da parte del medesimo Daniele Riva, realizzata mediante l'impiego della targhetta metallica recante il nome «Ernesto Riva» con grafia che riprendeva quella dei marchi « Ferretti » , inibendo gli ogni ulteriore utilizzo della targhetta in questione, ordinandogli di rimuovere tale targhetta e fissando una penale per ogni giorno di ritardo e inosservanza, successivamente constatata, delle prescrizioni imposte con le sentenze del Tribunale e della Corte; -la sentenza di appello ha, inoltre, confermato le statuizioni del giudice di primo grado che:

i) aveva accertato la validità del marchio di Riva Daniele, oggetto di domanda depositata il 1° febbraio 2007, avente a oggetto, quale parte denominativa, la locuzione «Cantiere Ernesto Riva imbarcazioni costruzioni restauro rimessaggio», limitatamente ad alcune specifiche imbarcazioni espressamente indica te, rilevando, per tali prodotti, una lecita situazione di coesistenza dei marchi in conflitto; ii) aveva accertato la contraffazione dei vantati marchi , nazionali e comunitari, registrati sin dal 1963 d a lla Ferretti s.p.a. aventi quale cuore la parola « Riva » mediante l’utilizzo del nome a dominio «barcheriva.it», inibendo a Daniele Riva l’utilizzo di tale nome in qualsiasi contesto, formato e declinazione diversi da quelli per i quali era stata riconosciuta la validità del marchio da questi registrato, nonché del menzionato nome a dominio, fissando una penale per ogni violazione dell’inibitoria o ritardo nella sua esecuzione e ordinando la pubblicazione del dispositivo della sentenza; iii) aveva respinto ogni altra domanda proposta; -la Corte di appello, disattese alcune eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti, ha condiviso quanto accertato dal Tribunale in ordine alla raggiunta prova del preuso del segno distintivo « Cantiere Ernesto Riva»da parte del convenuto Riva sia come d itta, sia come marchio , e all’esistenza di una lecita situazione di coesistenza di tale marchio con quelli registrati dall’attrice Ferretti s.p.a. (all’epoca, Riva s.p.a.) , inidonea a generare confusione nel pubblico in ragione della diversità dei natanti commercializzati dalle due imprese e delle relative modalità di costruzione, di lunga durata e caratterizzata dalla buona fede del convenuto; -ha, quindi, confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha circoscritto la validità del marchio co ntestato sotto il profilo merceologico; - ha, poi , evidenziato che il convenuto, in talune occasioni, aveva utilizzato i segni distintivi dell’attrice Ferretti s.p.a. , mediante l’apposizione di una targhetta recante la scritta « Ernesto Riva » su proprie imbarcazioni senza giustificazione, in quanto le relative condotte erano state poste in essere in epoca successiva a quello in cui deve ritenersi maturato il periodo di coesistenza in buona fede dei segni in conflitto; - ha, infine, confermato la decisione del Tribunale in ordine alla reiezione della relativa domanda risarcitoria; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resiste con controricorso la Ferretti s.p.a.; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - occorre preliminarmente rilevare che la copia della sentenza impugnata depositata dal ricorrente in ossequio al dettato dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. presenta le pagine da n. 33 a n. 37 in bianco (fattaeccezione per la prima riga delle pagg. n. 33 e 34), essendo presente il solo timbro di congiunzione tra i fogli verosimilmente riconducibile allo studio legale che aveva patrocinato la causa in appello nell’interesse dell’appellante, e del pari bianche, con analogo timbro, sono le pagine da n. 52 sino alla fine della sentenza (pag. 62); -il provvedimento così depositato è munito dell’attestazione dell ’avv.La Scala, difensore dell’appellante, in ordine al fatto che «la presente copia cartacea estratta tramite consultazione remota del fascicolo informatico … è conforme all’originale depositato nello stesso …»; -ciò posto, si rammenta che ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., unitamente al ricorso per cassazione deve essere depositata nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica dalle parti contro le quali è proposto, (anche) la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata; - è consolidato principio di questa Corte quello per cui incorre nella sanzione dell’improcedibilità anche il ricorrente che depositi una copia autentica della sentenza impugnata incompleta, in quanto priva di alcune pagine ovvero non integralmente intellegibile, laddove le pagine mancanti o le parti non intellegibili interessano parti della decisione rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno, dovendo l'ipotesiessere equiparata a quella della mancata produzione del provvedimento impugnato (cfr.

Cass. 21 dicembre 2016, n. 25407; Cass. 21 gennaio 2015, n. 1012; Cass. 3 agosto 2007, n. 17065; Cass.9 gennaio 2007, n. 1240; Cass. 3 agosto 2006, n. 17587; Cass. 17 febbraio 2005, n. 3254); -la produzione di una copia incompleta della sentenza impugnata non è, invece,causa di improcedibilità del ricorso ove sia possibile dedurre con certezza l'oggetto della controversia e le ragioni poste a fondamento della pronuncia, operando il principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156, terzo comma, cod. proc.civ. (cfr.

Cass., Sez. Un., 3 ottobre 2016, n. 19675; vedi, anche, Cass.8 luglio 2020, n. 14347; Cass. 5 giugno 2018, n. 14426) - l'incompletezza della copia autentica della se ntenza depositata dal ricorrente non comporta, poi,l'improcedibilità dell'intera impugnazione qualora investa solo alcune delle statuizioni e delle relative motivazioni, impedendo, in tal caso, solo lo scrutinio dei motivi relativi alle parti mancanti della sentenza impugnata(così, Cass. 19 dicembre 2013, n. 28460); -orbene, nel caso in esame, l’incompletezza della sentenza depositata riguarda un numero di pagine non trascurabile e non consente di poter esaminare compiutamente alcuno dei motivi di ricorso formulati, non essendo possibile individuare le motivazioni della decisione con questi aggredite; -può, inoltre, dedursi dal tenore del contenuto delle difese spiegate in questa sede dalle parti che la sentenza pubblicata – oggetto della impugnazione in esame – sia completa delle parti mancanti e l’incompletezza riguardi, dunque, solo la copia depositata e non l’originale; - va, infine, considerato che l’autenticità della copia della sentenza depositata risulta essere stata attestata dal difensore, in appello, della parte ricorrente, sul quale gravava l’onere di verificare la corrispondenza della copia medesima all’originale e, in ultima analisi, la completezza dellastessa; - per le suindicate considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato improcedibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile ; c ondanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri