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Ordinanza — n. 13858/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on admissibility grounds regarding standing and contradiction principles in financial restitution case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13858/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the main appeal filed by Banca Generali s.p.a. against a lower court ruling that partially awarded damages for invalid financial purchases. The court found the appeal inadmissible because the bank's argument regarding the plaintiff's lack of standing was misinterpreted as a challenge to the principle of contradiction, which must be raised by the court ex officio rather than as a party argument. Consequently, the appeal was rejected, and the lower court's decision was upheld without modification.

Regesto Legislator

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Art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.; Art. 111, sesto comma, Cost.: The principle of contradiction requires the court to raise issues of standing ex officio; a party's argument on standing cannot be treated as a violation of this principle if the court did not raise it sua sponte.

Parole chiave

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financial restitution standing to sue principle of contradiction admissibility of appeal correspondence between claim and judgment responsabilità dell'azionista caso di garanzia bancaria responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
Art. 111, sesto comma, Cost.
Art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Art. 1362 e ss. cod. civ.
e, in subordine, dell’art. 1362 e ss.
artt. 2909 cod. civ
civ.,la violazione degli artt. 2909 cod. civ.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8117/2019R.G. proposto da Banca Generali s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Laura De Filippi, con domicilio eletto presso lostudio dell’avv. Pasquale Trane , sito in Roma, via Flaminia, 362 -ricorrente, controricorrente in via incidentale - contro La Battaglia Rosa e Montesano Cosimo, rappresentatie difes i dall’avv. Aurelio Arnese, con domicilio eletto presso lo studiodell’avv. Berardino Iacobucci, sito in Roma,via Ennio Quirino Visconti, 99 -controricorrenti, ricorrenti in via incidentale - Ciaglia Leonardo -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 46 /201 8 , depositata il 31 gennaio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 maggio 2023 Oggetto: intermediazione finanziaria dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: - la Banca Generali s.p.a. propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza , depositat a il 31 gennaio 2018, che, in accoglimento solo parziale del suo appello , la ha condannata, in solido con Leonardo Ciaglia, al pagamento in favore di Ottorino Montesano della somma di euro 132.163,05, oltre interessi legali, confermando nel resto la sentenza di primo grado; -la Corte di appello ha riferito che Ottorino Montesano aveva chiesto l’accertamento della invalidità degli acquisti di prodotti finanziari effettuati per il tramite di Leonardo Ciaglia, promotore finanziario della Banca Primavera s.p.a., poi incorporata nella Banca Generali s.p.a., per violazione dei doveri informativi – attivi e passivi – e per co nflitto di interessi, e la condanna dei predetti Ciaglia e Banca Generali s.p.a. al risarcimento dei danni, quantificati in euro 222.208,96, pari alle perdite subite, oltre interessi; - ha dato atto che il Tribunale di Matera aveva accolto le domande attoree, dichiarando la nullità degli acquisti e condannando i convenuti al pagamento della somma di euro 199.796,26, oltre al maggior danno exart. 1224, secondo comma, quantificato in euro 64.529,83; - ha, quindi, accolto il gravame della banca solo sotto il profilo della contitolarità al 50% dei prodotti finanziari acquistati in capo anche alla sig.

Rosa La Battaglia, moglie dell’attore, riducendo corrispondentemente l’importo restitutorio riconosciuto nella sentenza di primo grado; -il ricorso è affidato a un unico motivo; - resist ono con un unico controricorso Rosa La Battaglia e Cosimo Montesano, quali eredi di Ottorino Montesano; -anche questi ultimi, nella riferita qualità, propongono ricorso avverso la predetta sentenza, affidato a tre motivi; -resiste con controricorso la Banca Generali s.p.a.;- in relazione ai ricorsi proposti Leonardo Ciaglia non spiega alcuna difesa; -le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE: - occorre pr eliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell’unità dell’impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza dalla Banca Generali s.p.a. e da Rosa La Battaglia e Cosimo Montesano vanno riuniti e quello di questi ultimi, depositato in epoca posteriore, va qualificato quale ricorso incidentale (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232); -ciò posto, con l’unico motivo del ricorso principale è denuncia t a, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di condanna dell’attore alla restituzione delle somme a questi versate in esecuzione della sentenza di primo grado, nella parte in cui è stata riformata in appello; -il motivo è fondato; - la ri corrente principale allega in modo sufficientemente puntuale di aver chiesto, con l’atto di appello, (anche) la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado,limitatamente alla quota eccedente il 50% delle stesse, in ragione della insussistenza, in parte qua, del diritto vantato dall’attore; - ciò posto, si osserva che l'istanza di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, che peraltro può anche essere disposta d'ufficio dal giudice, non integra una domanda nuova exart. 345 c.p.c. in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (cfr.

Cass. 29 ottobre 2020, n. 23972; Cass. 21 novembre 2019, n. 30495; Cass. 10 settembre 2018, n. 21969), per cui incorre nell'omessa pronuncia il giudice che non provveda sulla stessa (cfr. Cass. 21 luglio 2020, n. 15457; Cass. 2 luglio 2019, n. 17664; Cass. 24 maggio 2019, n. 14253); - non può, poi, convenirsi con parte controricorrente in ordine all’esistenza di una pronuncia implicita di rigetto, non evincendosi dalla motivazione elementi da cui poter desumere che il giudice abbia preso in esame la domanda; - non pertinente, a tal fine, è la richiamata statuizione sulle spese processuali in quanto relativa ad un profilo estraneo alla domanda di ripetizione formulata dalla ricorrente; -con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce , con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, secondo comma, e 112 cod. proc. civ.e 24, secondo comma, e 101, primo comma, Cost., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella parte in cui aveva accertato la parziale insussistenza del diritto dell’attore benché l’appellante si fosse limitato a prospettare la carenza di legittimazione ad agire dell’attore medesimoe, dunque, il difetto di una condizione dell’azione non attinente, in quanto tale, alla fondatezza della domanda; - con il med esimo motivo si fa valere la mancata attuazione del principio del contraddittorio per non aver sottoposto alle parti la questione, posta a fondamento della decisione impugnata, relativa alla insussistenza della titolarità attiva del diritto controverso; -con il secondo motivo si lamenta, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 112, 324 e 329, secondo comma, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello statuito su un ’ eccezione di merito c oncernente la titolarità attiva del rapportoin presenza di una mera eccezione processuale di carenza di legittimazione attiva e modificato la causa petendida azione di ripetizione di indebito ad azione di risarcimento dei danni; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - la Corte di appello ha affermato che la banca aveva posto a fondamento del suo appello la (parziale) carenza della titolarità della posizione soggettiva attiva vantata dall’attore e non già la carenza della legittimazione ad agire, percui non si ravvisa va la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; - il ricorrente incidentale contesta siffatta interpretazione dell’atto defensionale, ma la sua lettura, pur palesando il riferimento lessicale alla «legittimazione ad agire», consente di condividere la valutazione del giudice di merito, in quanto emerge in modo inequivoco che con tale espressione l’appellante ha inteso contestare l’insussistenza – in parte qua –del diritto soggettivo vantato dall’attore; - non sussiste, poi, la dedotta violazione del principio del contraddittorio, così come declinato dall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., atteso che la questione del difetto della titolarità del diritto vantato dall’attore non è stata rilevata d’ufficio, ma, come evidenziato, oggetto di motivo di appello; -non ricorre, infine, il denunciato vizio di erronea individuazione della causa petendi, atteso che la Corte di appello si è limitata a respingere la domanda dell’attore di restituzione di somme versate in esecuzione di un contratto nullo nella parte in cui tale contratto aveva diverso investitore; -con l’ultimo motivo i ricorrenti incidentali si dolgono della violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, in subordine, dell’art. 1362 e ss. cod. civ., per aver la sentenza impugnata negato, con motivazione meramente apparente, che l’attore avesse effettuato l’ investiment o dedotto in giudizio e versato il relativo importo nella sia interezza; -il motivo è infondato; -la Corte di appello ha affermato che è risultato incontroverso quanto dedotto dalla banca in ordine al fatto che l’investimento fu operato anche dalla sig.

La Battaglia, la quale aveva sottoscritto i relativi documenti contrattualie che l’appellante non ha offerto prova del fatto allegato relativo all’utilizzo di somme di sua esclusiva proprietà per l’acquisto dei titoli; - conseguentemente, ha ritenuto che l’operazione fosse imputabile a entrambi, per cui la pretesa dell’appellante poteva riconoscersi fondata solo limitatamente alla quota a questi riferibile; -una siffatta motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice e per tale ragione si sottrae alla censura formulata; -la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motiv o accoltoe la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsoprincipale e rigetta quello incidentale ; cassa la sentenza impugnata con riferimento almotivo accolt o e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidental i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell