Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13645/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal, ruling social integration in Italy is key, not comparison with home country risks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13645/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the asylum appeal filed by Iqbal Mubashar against a lower court's refusal of refugee status. The applicant argued that the trial court failed to compare his current situation in Italy with potential risks upon return to Pakistan. The court held that special protection requires demonstrating social integration in Italy, which the applicant lacked due to his short stay, lack of work experience, and criminal record, making a comparative risk assessment unnecessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998; Art. 19 comma 1.1 d.lgs. n. 286/1998: Special protection for asylum seekers requires direct assessment of social integration in Italy, rendering a comparative analysis of risks with the country of origin unnecessary when integration is absent.

Parole chiave

Generato dall'IA
asylum appeal dismissal social integration requirement special protection status risk comparison unnecessary refugee status denial Italian immigration law Cassation rejection domanda d'asilo dall'Iraq

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286/1998
— Il ricorrente denuncia per cassazione la vi ol azione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs.
Art. 19 comma 1.1 d.lgs. n. 286/1998
Ora, la protezione « speciale » di cui all’ art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
d.l. n. 130 del 2020
286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l.
l. n. 173 del 2020
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
Ora, la protezione « speciale » di cui all’ art. 19, comma 1.1, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8 giugno 2022, n. 18455
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n.19032 anno 2022 proposto da: Iqbal Mubashar, rappresentato e difes o dall'avvocato Chiara Costagliola, domiciliatopresso l’avvocato Pasquale Porfilio; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso il decreto del Tribunale di Campobasso comunicato in data 8 luglio 2022 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. Massimo Falabella. Sez. I –RG19032/2022 camera di consiglio20.3.2023 FATTI DI CAUSA 1.

— E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Campobasso con cui è stato negato che al ricorrente Iqbal Mubashar, di nazionalità pakistana, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato e con cuiè stato altresì escluso che il medesimo avesse diritto alla protezione sussidiaria e alla protezione speciale di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo . Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente denuncia per cassazione la vi ol azione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Lamenta, in sintesi, che il Tribunale abbia omesso di operare la comparazione tra due distinte situazioni a lui riferibili: quella, attuale, vissuta in Italia,e quella, eventuale,in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio. 2. ― Il motivo è infondato e il ricorso va rigettato. IlTribunale, dopo aver osservato che non vi era « alcun pericolo concreto per l’incolumità del richiedente ove rientrasse inPakistan», ha evidenziatoche Iqbal era giunto in Italia solo nel n ovembre 2020 ; in taleristretto arco temporale ― h a spiegato ― dove va escludersi che lo stessopotesse «ritenersi integrato nella comunità locale anche alla luce della inesistente esperienza lavorativa e invece del suo già avvenuto coinvolgimento inprocedimenti giudiziari riconducibili a fatti di truffa e falso» (decreto, pag.7).

Ora, la protezione « speciale » di cui all’ art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020,attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo,senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità Sez. I –RG19032/2022 camera di consiglio20.3.2023 inversa (Cass. 8 giugno 2022, n. 18455 ): ebbene, il Tribunale ha escluso, come si è visto,che tale integrazione possa ritenersi raggiunta e tale accertamento, nel ricorso per cassazione, non risulta nemmeno efficacemente aggreditoavendo riguardo ai dati posti a suo fondamento (limitata durata del soggiorno in Italia, assenza di esperienze lavorative, consumazione di reati).

Il profilo in questione risulta poi assorbente rispetto al rilievo, pure svolto nel provvedimento impugnato, per cui il rimpatrio non esporrebbe comunqueil richiedente ad alcuna condizione di pericolo. 3. ― Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di importo pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera