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Ordinanza — n. 13641/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court rejects asylum claim where social integration in Italy is proven without needing country comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13641/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Iqbal Shafqat's appeal against a lower court ruling denying refugee and subsidiary protection status. The applicant argued that the tribunal failed to compare his current situation in Italy with potential conditions upon return to Pakistan. The court rejected this, holding that special protection requires demonstrating social integration in Italy, which the applicant failed to prove given his short residence and limited work experience. Consequently, the court ruled that no comparison with Pakistan was necessary because the lack of integration alone precluded protection.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998; Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998: Special protection under Italian asylum law requires proof of social integration within Italy, rendering a comparative analysis of conditions in the country of origin unnecessary.

Parole chiave

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special protection status social integration requirement asylum comparison test refugee status denial Italy country of origin protezione internazionale domanda d'asilo dall'Iraq prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
Ora, la protezione « speciale » di cui all’ art. 19, comma 1.1, del d.lgs.
Art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
— Il ricorrente denuncia per cassazione la vi ol azione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.
d.l. n. 130 del 2020
286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l.
l. n. 173 del 2020
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
Ora, la protezione « speciale » di cui all’ art. 19, comma 1.1, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 8 giugno 2022, n. 18455
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Testo completo

PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n.19034 anno 2022 proposto da: Iqbal Shafqat, rappresentatoe difeso dall'avvocato Chiara Costagliola, domiciliatopresso l’avvocato Pasquale Porfilio; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso il decreto del Tribunale di Campobasso comunicato in data 8 luglio 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. Massimo Falabella. Sez. I –RG1903 4/2022 camera di consiglio20.3.2023 FATTI DI CAUSA 1.

— E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Campobasso con cui è stato negato che al ricorrente Iqbal Shafqat, di nazionalità pakistana,potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato e con cuiè stato altresì escluso che il medesimo avesse diritto alla protezione sussidiaria e allaprotezione speciale di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo . Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente denuncia per cassazione la vi ol azione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Lamenta, in sintesi, che il Tribunale abbia omesso di operare la comparazione tra due distinte situazioni a lui riferibili: quella, attuale, vissuta in Italia, e quella, eventuale,in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio. 2. ― Il motivo è infondato e il ricorso va rigettato. IlTribunale, dopo aver osservato che non vi era « alcun pericolo concreto per l’incolumità del richiedente ove rientrasse inPakistan», ha evidenziatoche Iqbal era giunto in Italia solo nel n ovembre 2020 ; in taleristretto arco temporale ― h a spiegato ― dove va escludersi che lo stessopotesse «ritenersi integrato nella comunità locale anche alla luce della ridotta esperienza lavorativa documentata (da febbraio 2022 sino a maggio 2022, in stretta successione con il deposito del ricorso) » (decreto, pag.7).

Ora, la protezione « speciale » di cui all’ art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020,attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo,senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità Sez. I –RG1903 4/2022 camera di consiglio20.3.2023 inversa (Cass. 8 giugno 2022, n. 18455 ): ebbene, il Tribunale ha escluso, come si è visto,che tale integrazione possa ritenersi raggiunta e tale accertamento, nel ricorso per cassazione, non risulta nemmeno efficacemente aggreditoavendo riguardo ai dati posti a suo fondamento (limitata durata del soggiorno in Italiae ridotta esperienza lavorativa, maturata solo dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale).

Ilprofilo in questione risulta poi assorbente rispetto al rilievo , pure svolto nel provvedimento impugnato, per cui il rimpatrio non esporrebbe comunqueil richiedente ad alcuna condizione di pericolo. 3. ― Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di importo pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d