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Ordinanza — n. 13635/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses late mortgage creditor's claim due to bank's prior knowledge of bankruptcy in 2013.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13635/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Unicredit's appeal against the bankruptcy court's dismissal of a late mortgage claim filed in 2016. Although the bank argued the delay was excusable, the court found the bank had full knowledge of the bankruptcy proceedings since 2013 when it intervened in the execution process. Consequently, the court ruled the delay attributable to the bank's own actions rather than an innocent cause, upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 92 l.fall.; Art. 498 c.p.c.: A late claim for insinuation is inadmissible if the creditor was aware of the bankruptcy proceedings at the time of the delay, rendering the omission of formal notifications irrelevant.

Parole chiave

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late insinuation claim mortgage creditor rights bankruptcy proceedings innocent delay creditor knowledge opposizione tardiva notifica tardiva dei difetti insufficienza del pegno

Disposizioni normative citate

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Art. 92 l.fall.
19595/17 Angelina - Maria Perrino estensore art. 92 l.fall., e della comunicazione prevista dall’art.
Art. 498 c.p.c.
92 l.fall., e della comunicazione prevista dall’art. 498 c.p.c.; d’altronde nell’atto d’intervento del 2013 doBank aveva esposto che l’esecuzione immobiliare che concerneva anche gli immobili ipotecati era appunto proseguita per impulso del curatore.
art. 498 c.p
92 l.fall., e della comunicazione prevista dall’art. 498 c.p.c.; d’altronde nell’atto d’intervento del 2013 doBank aveva esposto che l’esecuzione immobiliare che concerneva anche gli immobili ipotecati era appunto proseguita per impulso del curatore.
art. 111 Cost
41 del t.u.l.b., 52 e 107 l.fall., 493, 524 e 561 c.p.c., pure con riguardo all’art. 111 Cost., 474, 475, 476, 484, 175, 566, 596, 512 c.p.c., là dove il tribunale ha escluso la rilevanza, ai fini della RG n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16103/18
Cass., sez. un., n. 33408/21
Cass. 23482/18
Cass.n. 21021/13
Cass. n. 9464/21
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19595 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da s.p.a. Unicredit e per essa, quale mandataria, s.p.a. doBank, attualmente denominata s.p.a. doValue, in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce amemoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv. Marianna Bennati, presso lo studio della quale in Catania, alla via Oliveto Scammacca, n. 99, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro Fallimento di Cacciato Maria, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Angelo Trovato, col quale elettivamente si domicilia in Roma, Oggetto: Fallimento - Creditore fondiario- Domanda ultratardiva- Ritardo incolpevole- Presupposti.RG n. 19595/17 Angelina - Maria Perrino estensore alla via Giovanni Nicotera, n. 29, presso lo studio dell’avv. Ilaria Valenzi -controricorrente- per la cassazione del decreto del tribunale di Enna, depositato in data 10 luglio 2017; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 14 aprile 2023 dal consigliere Angelina-Maria Perrino. Fatti di causa Emerge dal decreto impugnato che il giudice delegato del fallimento di Cacciato Maria ha dichiarato inammissibile la domanda d’insinuazione ultratardiva proposta dalla doBank, attualmente denominata doValue, nella sua qualità di mandataria di Unicredit s.p.a., la quale vantava un credito scaturente dal mutuo fondiario, che la fallita si era pro quota accollato con un contratto del 2 dicembre 2004.

Il giudice delegato aveva rilevato che, a fronte della chiusura della verifica del passivo fallimentare risalente al 31 maggio 2007, la domanda d’insinuazione era stata depositata soltanto il 3 giugno 2016, senza che la banca avesse dimostrato che il ritardo fosse dipeso da causa ad essa non imputabile. Il tribunale, con decreto del 10 luglio 2017, ha respinto l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da doBank, nell’indicata qualità, contro il provvedimento del g.d. rilevando che l’immobile gravato da ipoteca era stato, insieme con altri, assoggettato a pignoramento da parte di un terzo creditore; che, sopravvenuto il fallimento di Maria Cacciato, il curatore era subentrato al creditore procedente; che, infine, nel 2013 doBank era intervenuta nella medesima procedura.

Sicché, ha sottolineato, almeno a far tempo dal 2013 doBank era pienamente consapevole dell’intervenuta dichiarazione di fallimento e del fatto che oggetto della procedura esecutiva erano, tra gli altri, anche gli immobili gravati dalla garanzia ipotecaria che essa vantava. Questa consapevolezza, ha aggiunto il tribunale, rende irrilevante l’omissione e dell’avviso ex RG n. 19595/17 Angelina - Maria Perrino estensore art. 92 l.fall., e della comunicazione prevista dall’art. 498 c.p.c.; d’altronde nell’atto d’intervento del 2013 doBank aveva esposto che l’esecuzione immobiliare che concerneva anche gli immobili ipotecati era appunto proseguita per impulso del curatore.

In questo contesto, ha concluso il tribunale, irrilevanti sono le modalità di liquidazione coattiva dei beni ipotecati, posto che sia per trattenerne stabilmente il ricavato, sia per partecipare al riparto in sede concorsuale, è comunque necessario insinuar si al passivo del fallimento; e altresì irrilevante, ai fini della giustificatezza del ritardo, è lo smarrimento del titolo esecutivo, il deposito del quale non è necessario ai fini dell’insinuazione. doBank propone ricorso, affidato a sette motivi, per ottenere la cassazione del decreto , cui il Fallimento di Cacciato Maria risponde con controricorso illustratoda memoria.

Motivi della decisione 1.- Con i sette motivi di ricorso la banca lamenta: - la nullità del decreto impugnato e del relativo procedimento per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., dell’art. 183, comma 4, c.p.c., e degli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost., nonché dell’art. 101 l.fall., perché il tribunale, là dove ha circoscritto la rilevanza del ritardo al periodo decorrente dal 2013, avrebbe posto a base della decisione una questione rilevata d’ufficio senza previamente sottoporla al contraddittorio delle parti (primo motivo); - l’omesso esame del fatto decisivo dell’inimputabilità del ritardo, stante l’omissione e dell’avviso ex art. 92 l.fall., e della comunicazione ex art. 498 c.p.c. (secondo motivo); - la violazione o falsa applicazione dell’art. 101 l.fall., degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 41 del t.u.l.b., 52 e 107 l.fall., 493, 524 e 561 c.p.c., pure con riguardo all’art. 111 Cost., 474, 475, 476, 484, 175, 566, 596, 512 c.p.c., là dove il tribunale ha escluso la rilevanza, ai fini della RG n. 19595/17 Angelina - Maria Perrino estensore valutazione d’inimputabilità del ritardo, della carenza del titolo esecutivo e ha omesso di valutare la rilevanza della priorità temporale dell’ordinanza di vendita nell’esecuzione individuale (terzo motivo); - la violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 110 l.fall., e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 41 del t.u.l.b.e 111 Cost., 474, 475, 476, 484, 175, 566, 596, 512 c.p.c., ancora quanto al giudizio d’irrilevanza dello smarrimento degli originali dei titoli esecutivi, stavolta sotto il profilo dell’errore di sussunzione, oppure dell’erronea individuazione delle norme applicabili, perché tale titolo esecutivo era necessario per partecipare al progetto di distribuzione in sede esecutiva, mentre non era necessario che il creditore fondiario s’insinuasse al passivo del fallimento ( quarto motivo); - la violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 110 l.fall., nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 41 t.u.l.b., 24 e 111 Cost., là dove il tribunale ha trascurato, ai fini della valutazione d’inimputabilità del ritardo, l’errore del censimento del credito nell’anagrafica dei debitori della banca, riferito ad Annalisa Cacciato e non già a Maria Cacciato (quinto motivo); - la violazione o falsa applicazione degli artt. 101 e 110 l.fall., nonché degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., anche in relazione agli artt. 41 t.u.l.b., 2697 c.c., 3, 24 e 111 Cost., là dove il tribunale ha valorizzato le esigenze di accelerazione dei tempi necessari alla chiusura delle procedure concorsuali, soprattutto considerando che risultava provato in giudizio che le ripartizioni dell’attivo fallimentare non erano neanche iniziate (sesto motivo);RG n. 19595/17 Angelina - Maria Perrino estensore - la violazione o falsa applicazione dell’art. 101 l. fall., in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c., là dove il tribunale ha condannato la banca alla rifusione delle spese (settimo motivo). 2.-Il ricorso è complessivamente infondato.

Di fondo, la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di ammissione al passivo, nel caso di domanda cd. supertardiva o ultratardiva, il mancato avviso al creditore dell'apertura della procedura concorsuale è causa di inimputabilità del ritardo, salvo che il curatore dimostri, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che, pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell'emissione della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si è realizzato il risultato pratico cui l'avviso era finalizzato ex lege (Cass. n. 21760/22, sia pure riferita al commissario di liquidazione coatta amministrativa; in termini, da ultimo, Cass. n. 3195/23).

Si è coerentemente stabilito che il ritardo nella proposizione della domanda di ammissione è imputabile al creditore fondiario allorché quest'ultimo, nell'ambito di un processo di espropriazione immobiliare celebrato nei confronti dello stesso debitore poi fallito, nel quale sia intervenuto anche il curatore, abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento tramite il suo difensore, in tempo utile per far valere il proprio credito, pur in mancanza della comunicazione ex art. 92 l. fall. (Cass. n. 16103/18). 2.1.- Alla luce di questi principi di diritto, posto che la banca non contesta di essere intervenuta nel 2013 nella procedura esecutiva nella quale nel 2008 il curatore era subentrato al creditore procedente, perdipiù dichiarando che oggetto del pignoramento erano anche gli immobili ipotecati e che l’esecuzione su di essi era proseguita appunto per impulso del curatore, i motivi del ricorso risultano manifestamente infondat i , i nammissibili o assorbiti:RG n. 19595/17 Angelina - Maria Perrino estensore - manifestamente infondato è il primo, posto che il thema decidendum è dato giustappunto dalla rilevanza dell’atto d’intervento del 2013, di modo che doverosamente il tribunale ha valutato l’imputabilità del ritardo a partire da quella data; - inammissibile è il secondo, posto che la presunzione iuris tantum dell’omessa conoscenza del fallimento è stata superata dalla dimostrazione della conoscenza effettiva dell’evento, a partire, appunto, dal 2013, di modo che il tribunale ha appunto valutato, affermandola, l’imputabilità del ritardo; - manifestamente infondati sono il te rzo e il quarto profilo di censura, introdotti con i motivi corrispondenti, posto che, per un verso, in sede concorsuale non occorre il titolo esecutivo perché non c’è attività espropriativa da compiere (Cass., sez. un., n. 33408/21, punto 9),e, per altro verso, il creditore fondiario, anche per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di ottenere l’ammissione del proprio credito al passivo delfallimento (Cass. 23482/18) : d’altronde, a seguire la tesi propugnata in ricorso dell’irrilevanza per il creditore fondiario dell’insinuazione al passivo, resterebbe oscuro l’interesse della ricorrente a contestare la mancata ammissione. - ancora manifestamente infondata è l’obiezione posta a pag. 25 del ricorso, quanto alla condotta del curatore che non avrebbe eccepito l’inammissibilità della domanda d’insinuazione tardiva, trattandosi di questione, rilevabile di ufficio, relativa a termi ni perentori processuali, sottratti alla disponibilità delle parti e la cui osservanza deve essere pregiudizialmente verificata dal giudice, indipendentemente da ogni eccezione che, seppure sollevata, funge solo da sollecitazione al suddetto rilievo (coerenti, tra varie, Cass.n. 21021/13; n. 9464/21); - manifestamente infondato è il quinto motivo , giacché è imputabile il ritardo derivante da cause che rientrano nella sfera di RG n. 19595/17 Angelina - Maria Perrino estensore controllo del creditore, compresa quella dell’errore del censimento dei propri debitori; - assorbiti sono quindi i motivi incentrati sull’eccessiva rilevanza assegnata alle esigenze acceleratorie della chiusura della procedura e sulla condanna alle spese. 3.- Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro 7000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza