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Ordinanza — n. 13612/2023 — snciv Generato dall'IA

Bank's claim against bankrupt company dismissed due to missing account statements and non-final injunction title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13612/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed a lower court decision that partially admitted a bank's claim against a bankrupt company. The bank argued its debt was valid, but the lower court rejected it because the bank failed to submit bank statements and its title of execution had not become final before the bankruptcy. The Court ruled that these missing documents were decisive elements of fact that the lower court must evaluate, thereby overturning the decision.

Regesto Legislator

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Art. 2704, 1° co., cod. civ.; Art. 647, cod. proc. civ.: The court must evaluate all decisive elements of fact presented by the parties; failure to produce essential documents like account statements or a non-final title of execution precludes the creditor's claim against the bankruptcy estate.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy proceedings admission to passive title of execution account statements decisive elements of fact opposability to mass quashing of judgment

Disposizioni normative citate

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Art. 2704, 1° co., cod. civ.
Ancora,in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l ’ applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 cod.
Art. 647, cod. proc. civ.
Art. 93 l.fall.
Con ricorso ex art. 93 l.fall. il “Banco di Napoli” s.p.a.
Art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
16.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, iricorrenti sia no tenutia versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.
art. 112 cod. proc. civ
la nullità della sentenza per omessa pronuncia, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 2704 cod. civ
Ancora,in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l ’ applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
Ovviamente l’“omesso esame” riguarda un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 8.9.2016, n. 17761
civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “ quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; Cass. 8.9.2016, n. 17761).

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Testo completo

TORI del fallimento della “Vepral” s.p.a. in liquidazione, in persona del dottor Giuseppe Castellano, dell’avvocato professor Bruno Meoli e dell’avvocato Antonio Petrosino, elettivamente domiciliatiin Rom a, al la p ia zza della Libertà , n. 20, presso lo studio dell’avvocato professor Salvatore Sicache li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTI contro BANCO di NAPOLI (già “San Paolo Banco di Napoli” s.p.a.) – c.f./p.i.v.a. 04485191219 – in persona del l’avvocato Teodolfo Gallucci giusta procura speciale per notar Virginia Numerosodel 16 . 7 .2015 , rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Valerio Iorio ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale delle Milizie, n. 34, presso lo studio dell’avvocatoLuciano Palladino.

CONTRORICORRENTE– RICORRENTE INCIDENTALEavverso ildecreto n. 7813/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore, udita la relazione nella camera di consiglio del30 g ennaio 202 3 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1. Con ricorso ex art. 93 l.fall. il “Banco di Napoli” s.p.a. domandava l’ammissione al passivo del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Nocera Inferiore,della “Vepral” s.p.a. in liquidazione, in chirografo , per la somma di euro 2.268.688,69 quale saldo a debito del conto corrente n. 701/4530197, per la somma di euro 594.078,95quale esposizione su finanziamento all’import, per la somma di euro 300,82 quale saldo a debito del conto corrente n. 27/9051, per la somm a di euro 14.209,63 qual e complesso degli onorari di avvocato relativia precedenti procedimenti monitori e di opposizione allo stato passivo nonché all’istanza di ammissione al passivo. 2.Il g.d. faceva luogo all’ammissione per il minor importo di euro 117,85.

Evidenziava che l’istante non aveva allegato i contratti a fondamento dei rapporti intercorsi con la società poi fallita; che il decreto ingiuntivo non era divenuto definitivo in epoca antecedente al fallimento, sicché non era opponibile alla massa; che la proposizione del ricorso di fallimento e dell’istanza di ammissione al passivo non abbisognava di rappresentanza tecnica, sicché nulla era dovuto per onorari di avvocato. 3.Il “Banco di Napoli” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Resistevanoi curatori del fallimento della “ Vepral ” s. p . a . in liquidazione. 4.Con decreto n. 7813/2016 il Tribunale di Nocera Inferiore accoglieva in parte l’opposizione ed ammetteva l’opponente al passivo esclusivamente per la sorte capitale degli affidamenti concessi; compensava le spese.Reputavail tribunale che il decreto ingiuntivo allegato non era opponibile alla massa dei creditori, siccome privo della dichiarazione di esecutività exart. 647 cod. proc. civ.

Reputava poi che l’opponente aveva comunque allegato all’opposizione la documentazione a comprova delle sue ragioni e dunque pur i contratti di concessione degli affidamenti. Reputava ancora , ai fini dell’esatta quantificazione delle pretese, che non avevanovalenza né l’estratto di saldaconto né la consulenza tecnica di parte. Reputavaquindi, “per ragioni di giustizia sostanziale”, siccome la s.p.a. fallita aveva in ogni casofruito degli affidamenti accordati, che l’azionata pretesa era da ammetterenei limiti della sorte capitale, senza interessi, giacché in questi termini adeguatamente comprovata mercé l’allegazione dei singoli contratti.

Reputavaulteriormente che la curatela avrebbe potuto “agevolmente ricavare il credito da ammettere al passivo fallimentare dalla sommatoria degli importi riportati nei singoli affidamenti allegati al fascicolo di parte opponente, epurati dagli interessi convenuti” (così decreto impugnato, pag. 3). Reputavainfine che nulla era dovuto a titolo di rimborso delle spe se legali, sia a motivo dell’inopponibilità dell’ingiunzione di pagamento sia a motivo, limitatamente alle spese per la proposizione del ricorso di fallimento e della domanda exart. 93 l.fall., della facoltatività della rappresentanza tecnica. 5.Avverso tale decreto hanno proposto ricorso i curatori del fallimento de l la “Vepral” s.p.a. in liquidazione; ne hanno chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

Il “Banco di Napoli” s.p.a. ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi improcedibile, inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed accogliersi il ricorso incidentale con ogni susseguente statuizione. 6.Il cont ro ricorrent e ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 7.Con il primo motivo i ricorrent i principali denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Premettonoche in sede di opposizione aveva no addotto che , in assenza degli estratticonto riep i logativi di tutte le operazioni poste in essere dal la correntista, i documenti ex adversoallegati - segnatamente i contratti di conto corrente e di apertura di credito -ancorché accompagnati dall’estratto di saldaconto ex art. 50 t.u.b., erano inidonei a dar dimostrazione dell’entità deicrediti invocat i .

Premettonoche in sede di opposizione avevano addotto, con riferimento al contratto di finanziamento all’import, che il medesimo contratto, benché regolato in conto corrente, è soggetto alla disciplina del mutuo, sicché il “Banco di Napoli” avrebbe dovuto dimostrare l’avvenuta consegna ed il titolo della consegna della somma oggetto dell’asseritofinanziamento. Indi deducono che al riguardo il tribunale ha omesso qualsivoglia esame ovvero non ha esplicitato le ragioni per cui ha reputato la documentazione allegata comunque idonea a comprovare il quantumdelle avverse pretes e ; che, del resto, è significativo che il tribunale abbia demandato la quantificazione della pretesa all’accertamento da eseguirsi ex postdalla curatela. 8.Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’(ulteriore) omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.Premettono che in sede di opposizione avevano addotto che la maggior parte dei documenti allegati ex adversoera priva di data certa anteriore al fallimento.

Indi deducono che pur al riguardo il tribunale ha omesso qualsivoglia esame. 9.Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa pronuncia, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 93, 95, 96 e 98 l.fall. Deducono che il tribunale non ha provveduto alla quantificazione della somma per la quale il “Banco di Napoli” è stato ammesso al passivo ed in tal guisa ha omesso la decisione da assumere. Deducono al contempo che il tribunale non avrebbe potuto demandare la quantificazione alla curatela, in particolaremercé l’espunzione degli interessi. 10.Con l’unic o motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce che ha errato il tribunale ad escludere gli interessi maturati. 11.Il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale, da disaminare congiuntamente siccome i rilievi postulati dalla relativa delibazione si ripropongono, sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe la disamina del terzo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. 12.Si premett ono i rilievi che seguono . Innanzitutto,in tema di ammissione al passivo fallimentare, nell’insinuare il credito derivante da saldo negativo di conto corrente, la banca ha l’onere di dare conto dell’intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratticonto integrali (cfr.

Cass. (ord.) 12.9.2018, n. 22208, ove si soggiunge che il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l’onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l’onere ulteriore di integrare la documentazione, o comunque la prova, del credito avuto riguardo alle contestazioni in parola; il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, in mancanza di contestazioni del curatore, è tenuto a prendere atto dell’evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratticonto, pur conservando il potere di rilevare d’ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio;

Cass. (ord.) 23.10.2019, n. 27201; Cass. 4.6.2019, n. 15219). Altresì,la parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo (ovvero, nella specie, erogate in finanziamento), è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo -il finanziamento, nella specie – da cui derivi l ’ obbligo restitutorio della controparte (cfr. Cass. 28.7.2014, n. 17050; Cass. 26.9.1983, n. 5691). Ancora,in sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione, conseguendone l ’ applicabilità della disposizione contenuta nell’art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito (cfr.

Cass. sez. un.20.2.2013, n. 4213).

13. Ovviamente l’“omesso esame” riguarda un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo), od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia ( cfr. Cass. sez. un. 7.4.2014, n . 805 3, ove si soggiunge che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, 1° co., n. 6, e 369, 2° co., n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “ quando ” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; Cass. 8.9.2016, n. 17761).

14. Con precipuo riferimento a l primo motivo del ricorso principale , sostanziano ben precisi “element i di fatto” l ’integrale evoluzione de i rapport i bancari regolatinei conti correnti n. 701/4530197 e n. 27/9051 nonché il titolo e l’erogazione del finanziamento all’import. Con precipuo riferimento al secondo motivo del ricorso principale sostanzia un ben preciso “elemento di fatto” l’opponibilità nelle forme postulate dall’art. 2704, 1° co.,cod. civ. della documentazione a comprova delle azionate pretese. In pari tempo i curatori ricorrenti, mercé la riproduzione in ricorso di ampi stralci della comparsa di costituzionenel giudizio di opposizione a stato passivo, hanno dato conto dell’operata allegazionenella pregressa sede di merito degli “elementi di fatto” anzidetti (“ai fini della dimostrazione del suo asserito credito, l’opponente avrebbe dovuto esibire (…) gli estratti conto relativi all’intera durata dei rapporti in questione”: così ricorso pag. 5;

“del resto, la maggior parte dei documenti in questione non reca nemmeno la data certa anteriore al fallimento”: così ricorso, pag. 6; “il finanziamento all’importazione (…) è soggetto alla disciplina del contratto di mutuo(…) il mutuante (…) è tenuto a provare (…) la consegna della somma e il titolo della stessa”: così ricorso, pag. 7).I suddetti “elementi di fatto”, quindi , sono stati “calati” nella vicenda contenziosa de quaed hanno costituito parte integrante del “dibattito” che nella presente vicenda si è sviluppato.

E tuttavial’impugnato dictumnon fornisce alcun riflesso del loro esame, della loro valutazione ai fini della decisione della res litigiosa. Più esattamente, il tribunale ha riconosciuto, in tesi, la necessità dell’allegazione degli estratti conto (cfr. decreto impugnato, pag.

2) e nondimenoall’omessa allegazione degli estratti conto non ha attribuito valenza alcuna ai fini della decisione della controversia. Ovviamente gli “elementi di fatto” summenzionati rivestono un’indubbia “attitudine” alla “decisività” alla luce delle indicazioni giurisprudenziali riferite in premessa.

15. I n accoglimento del primo motivo e del secondo motivo del ricorso principale il decreto n. 7813/2016 del Tribunale di Nocera Inferiore va cassat o con rinvio allo stess o tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 16.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, iricorrenti sia no tenutia versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo ed il secondo motivo del ricorso principale , cassa in relazione ai medesimi motivi il decreto n. 7813/2016 del Tribunale di Nocera Inferioree rinvia allo stess o tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara assorbiti il terzo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Così deciso