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Decreto — n. 13575/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 13575/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Dublin transfer order extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Cheema Shah Nawaz, had not responded to the court's proposal for judgment definition, while the Ministry of Interior argued the appeal was abandoned. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, terminating the proceedings without addressing the merits of the immigration case.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, cod. proc. civ.: An appeal is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal for judgment definition.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal judgment definition proposal forty day period extinction of proceedings Dublin transfer order spese di difesa diritto a un difensore spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
1399/2021 pronunciato dal TRIBUNALE di TRIESTE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
1399/2021 pronunciato dal TRIBUNALE di TRIESTE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13702/2021 R.G. proposto da : CHEEMA SHAHNAWAZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato FARINA MARIA ROSARIA (FRNMRS74C63C129W) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNI PIERCARLO (MGNPCR68C12L483U) -ricorrente- contro MINISTERO DELL' INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L' IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO, -intimato- avverso il DECRETO n. cronol. 1399/2021 pronunciato dal TRIBUNALE di TRIESTE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 24/03/2023;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così d