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Ordinanza — n. 13559/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses bankruptcy trustee appeal regarding excessive penalty pre-deduction in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13559/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy trustee's appeal against a lower court's decision to admit contractual penalties into the bankruptcy estate. The trustee argued the daily penalty was excessive and lacked proper justification regarding the balance of costs and benefits. The court found the lower court's reasoning sufficient, noting the penalty was nine times the rent and thus manifestly excessive, requiring reduction to one-third. Consequently, the appeal was dismissed, and the trustee was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 111 legge fallimentare; Art. 22.1.b contratto; The Court holds that a contractual penalty deemed manifestly excessive due to a gross imbalance between the rent and the daily sum must be reduced, and the lower court's explicit reasoning on this reduction satisfies constitutional requirements for motivation.

Parole chiave

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bankruptcy pre-deduction excessive contractual penalty manifest excessiveness reduction of penalty balance of costs and benefits legal costs allocation contractual imbalance prestazioni complementari retroattive

Disposizioni normative citate

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Art. 111 legge fall.
e a modifica dello stato passivo del Fallimento L’Isola Verde Erboristerie s.r.l., ha disposto l’ammissione in prededuzione, ex art. 111 legge fall., dei crediti di € 33.065,75 e di € 300 giornalieri, dal 12 mag gio 2018 al 28 febbraio 2019inclusi, vantati dalle opponenti a titolo di penali contrattuali.
Art. 98 l. fall.
9 .20 20 , in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Eurocommercial Properties Italia e daEcp I Portali s.r.l.
Art. 360 comma 1° n.4 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n.4 cod. proc. civ. per aver il tribunale omess o di motiva re sulla riduzione dell’ammontare della penale giornaliera.
Art. 92 cod. proc. civ.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per non avere il tribunale compensato le spese di lite.
Art. 22.1.b del contratto
Il giudice ha poi ritenuto congrua la penaleda anticipata risoluzione di cui all’art. 22 lett.
art. 92 cod. proc. civ
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per non avere il tribunale compensato le spese di lite.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8053/2014
Cass. n. 19613/2017
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Testo completo

3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28588/2020 R.G. proposto da: FALLIMENTO L'ISOLA VERDE ERBORISTERIE SRL,in persona del curatore p.t. elettivamente domiciliato in ROMA,LUNGOTEVERE DELLE NAVI 30, presso lo studio dell’avvocato ORESTE MICHELE FASANO (FSNRTM51L15D643Z) rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO CECCHELLA (CCCCLD58R22Z312R), giustaprocura in calce al ricorso. -ricorrente- contro EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA SRL, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliatain ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato UGOPRIMICERJ (PRMGUO67A21H501P) che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA REGGIANINI (RGGNDR60D25F257F),giusta procura a margine del controricorso. -controricorrente- e contro ECP I PORTALI s.r.l -intimata- avverso DECRETO di TRIBUNALE PISA n. 4400/2019 depositatoil 20/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA I Per quanto ancora interessa nel presente procedimento, il Tribunale di Pisa, con decreto depositat o i n data 20 . 9 .20 20 , in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da Eurocommercial Properties Italia e daEcp I Portali s.r.l. e a modifica dello stato passivo del Fallimento L’Isola Verde Erboristerie s.r.l., ha disposto l’ammissione in prededuzione, ex art. 111 legge fall., dei crediti di € 33.065,75 e di € 300 giornalieri, dal 12 mag gio 2018 al 28 febbraio 2019inclusi, vantati dalle opponenti a titolo di penali contrattuali.

Il tribunale ha accertato in fatto che: - la società poi fallita conduceva in affitto il ramo d’azienda dalla Eurocommercial Propterties Italia denominato “ L’Isola verde Erboristeria” , in forza di contratto del 23-25.6.2015; - a partire dal 1 ° .4.2017, l’affittuaria aveva cessato di pagare i canoni e in data 13.4.2017 aveva presentato domanda di concordato ai sensi dell’art. 161 comma 6° legge fall.; -la Eurocommercial aveva risolto il contratto in data 2.5.2018; -l’Isola Verde Erboristerie s.r.l. era stata dichiarata fallita in data 7.1.2019; - la società debitrice e poi la procedura avevano continua to a d etenere l’ azienda fino al 24.10.2019.

Ciò premesso, ha giustificato l’ammissione delle penali in prededuzione osservando che per utilità derivante dalla prosecuzione di una gestione economica in pendenza di una procedura concorsualenon può intendersi solo il risultato ex postpositivo, bensì quello che è stato ritenuto tale ex ante , ovvero all’esito di una ponderazione dei benefici e degli inconvenienti che tale prosecuzione comporta; con la conseguenza che, nella specie, la protra tta , indebita occupazione del ramo d’azienda lasciava presumere che gli organi delle due proceduresusseguitesi avessero valutato più conveniente per la massa la prosecuzione dell’attività rispetto ai costi derivanti dal prolungato, indebito godimento del bene, fra i quali rientravano anche le penali, esattamente delineate in sede contrattuale e non estranee, sotto il profilo funzionale, alla logica che rende i canoni e le indennità di occupazione prededucibili, ai sensi dell’art. 111 legge fall..

Il giudice ha poi ritenuto congrua la penaleda anticipata risoluzione di cui all’art. 22 lett.

a) del contratto, mentre ha ritenuto manifestamente eccessiva quella, da ritardo nella restituzione dell’azienda, di cui all’art. 22 lett. b), di 1.000 euro giornalieri, cifra superiore di quasi nove volte al canone d’affitto pro-die, che ha perciò ridottoad € 300,00 al giorno. Il Fallimento L’Isola Verde Erboristeria ha proposto ricorso per la cassazionedel decreto,affidandolo a tre motivi. Eurocommercial Proporties Italia s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso, mentre ECP I Portali s.r.l., cui ilramo d’azienda è stato conferito con atto del 20 giugno 2019, è rimasta intimata..

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380 bis. cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivoè statadedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 comma 2° legge fall. e, in particolare, dei parametri di funzionalità ed occasionalità richiesti da tale norma ai fini della prededuzione.. Ad avviso del Fallimento , il Tribunale di Pisa avre bbe errato nel ritenere sussistente, nel caso di specie, il doppio criterio teleologico e cronologico richiesto ai fini delriconoscimento della natura prededucibile del credito.

La ricorrente, in particolare, richiamando l’arresto di questaCorte n. 25589 /2015 -secondo cui il carattere alternativo dei criteri sopra menzionati non consente l’estensione della prededucibilità a qualsiasi obbligazione caratterizzata da un labile collegamento con la procedura, dovendosi accertare il vantaggio effettivamente arrecato alla massa dei creditori –deduce che solo il credito da indennità di occupazione poteva ritenersi funzionalmente collegato alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale da parte degli organi della procedura; non altrettanto, invece, la penale contrattuale, svolgendo questa una funzione risarcitoria collegata all’inadempimento.

La curatela lamenta, altresì, che il tribunale abbia svalutato l’oggettivo criterio di funzionalità prescritto dall’art. 111 comma 2° legge fall., tentando di ricostruire, con una valutazione soggettiva, l’ipotetica volontà degli organi della procedura in ordine alla decisione di proseguire l’attività aziendale e ritardare il rilascio dei locali dell’azienda. Infine afferma che, ai fini del riconoscimento della prededuzione, non è sufficiente che un credito maturi durante la pendenza di una procedura concorsuale, occorrendo un collegamento anche teleologico. 2.Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già,reiteratamente, affermato che l'art. 111, comma secondo, l. fall., considerando prededucibili i crediti "sorti in occasione o infunzione" delle procedure concorsuali, li individua, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, in tal senso dovendo interpretarsi la disgiuntiva "o"» ( vedi di recente Cass. 10 ottobre 2019, n. 25471 ; Cass. n. 10885/2021; vedi anche Cass. n. 5098/2014). Questa Corte ha, altresì, precisato (vedi Cass. n. 20113/2016) che, ai fini del riconoscimento del rango prededucibile di un credito, a norma dell’art. 111 comma 2° legge fall, il criterio cronologico deve essere implicitamente integrato con la riferibilità del predetto credito all'attività degli organi della procedura, atteso che l'attività di tali organi genera crediti prededucibili indipendentemente dalla verifica in concreto della loro funzionalità rispetto alle esigenze della stessa.

Infine, questa Corte (vedi Cass. 24683/017) in una fattispecie analoga a quella di specie (contratto di locazione di immobile risolto in corso di concordato e mancata riconsegna del bene)ha riconosciuto la prededuzione anche al credito relativo alla penale, che segue necessariamente le sorti del credito principale, rilevando come la clausola penale sia accessoria al contratto, con duplice funzione di coercizione all’adempimento e di predeterminazione della misura del danno derivante dall’inadempimento. Alla luce deglielementi sopra evidenziati, non sussiste alcun dubbio che , nel caso di specie, avuto riguardo alla ricostruzione dei fatti evincibile dal decreto impugnato, come riassunta nella parte narrativa, la valutazione con cui il giudice di primo grado ha ritenuto di rango prededucibile il credito, a titolo di penale, insinuato dalla Eurocommercial Properties Italia s.r.l al passivo fallimentare, sia immune da censure.

La penale, così come l’indennità di occupazione, è, infatti, maturata a seguito della scelta degli organi della procedur a di non restituire l’azienda dopo l’intervenuta risoluzione del contratto di affitto– avvenuta in data 2.5.2018 , in corso di concordato - e ciò al fine di pro lungare l’esercizio dell’attività imprenditoriale già svolta dalla società poi fallita. Dunque, proprio perché il creditoa titolo di penale non solo è iniziato a maturare in un’epoca in cui era già pendente la procedura di concordato preventivo, poi sfociata in fallimento, ma è chiaramente ri conducibile a d una scelta de i suoi organi, nonché accessorio a quello per indennità di occupazione, il ricorrente erranell’affermare che, ai fini del riconoscimento della sua natura prededucibile si dovesse necessariamente accertar ne la funzionalità all e esigenze della procedura.

Così argomentando, il Fallimento finisce col pretendere la simultanea ricorrenza di entrambi i criteri, cronologico e teleologico, previsti dall’art. 111 comma 2° legge fall. per il riconoscimento della prededuzione, secondo un’ interpretazione della norma esclusa, come detto, dal costante orientamento di questa Corte. Ciò a tacere del fatto cheil requisito della funzionalità va valutato ex ante , e non sulla scorta del risultato concretamente conseguito (perché altrimenti il fallimento finirebbe col fare propri solo i vantaggi derivanti dalla scelta operata, a danno dell’incolpevole controparte) e che nella specie l’accertamento compiuto in via presuntiva dal tribunale, sia pure ad abundantiam , in ordine alla funzionalità del credito,contrattualmente stabilito e indubitabilmente sorto nel corso delle procedure, non risulta contestato in fatto dal ricorrente, il quale neppure accenna all’esistenza di ragioni ulteriori , ovvero diverse dalla prefigurata utilità ricavabile dalla prosecuzione dell’attività commerciale, idonee a giustificare il mantenimento dell’occupazione abusiva dell’azienda anche da parte del curatore.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 360 comma 1° n.4 cod. proc. civ. per aver il tribunale omess o di motiva re sulla riduzione dell’ammontare della penale giornaliera. In particolare, ad avviso delFallimento, il giudice d el merito avrebbe ridotto la penale senza fare alcun riferimento, espresso o comprensibile, alla posizione delle parti ed alla comparazione tra entità del danno, costi e utilità, secondo una plausibile ragione di equilibrio.

4. Il motivo è infondato. Come già evidenziato nella parte narrativa, il Tribunale di Pisa ha ritenuto manifestamente eccessiva la penale di cui all’art. 22.1.b del contratto “in quanto pari a 1.000 euro giornalieri, cifra superiore di nove volte rispetto al canone d’affitto”, e ha rilevato che tale previsione “non appare riflettere un plausibile collegamento tra il danno anticipato e l’inadempimento che ne sarebbe causa, evidenziando piuttosto un possibile squilibrio contrattuale, non potendosi ritenere che in una trattativa tra soggetti dalla “forza negoziale” anche solo latamente comparabile, una tale proporzione potesse plausibilmente essere condivisa da entrambe le parti”.

Tale motivazione, che ha posto in relazione la penale pattuita con la misura del canone, per addivenire alla conclusione della sua manifesta eccessivitàe della sua conseguente riduzione a meno di un terzo della somma contrattualmente prevista, non può in alcun modo ritenersi omessa, ma, anzi, soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di cui alla sentenza n. 8053/2014.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., per non avere il tribunale compensato le spese di lite.

6. Il motivo è inammissibile. Con riferimento al regolamento delle spesedi lite, è orientamento costante di questo giudice di legittimità che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Ne consegue che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr., fra molte, Cass.n. 19613/2017). Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorsoe condanna il Fallimento ricorrente al pagamento delle spese processualiin favore della controricorrente, che liquida in € 6.200 , 00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente