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Decreto — n. 13548/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 13548/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Dublin deportation order extinguished. The appellant, Iqbal Azhar, failed to request a ruling on the appeal within the mandatory 40-day period following the notification of the proposal for judgment. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the termination of the proceedings without a substantive review of the deportation decree.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391 cod. proc. civ.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal 40 day deadline extinction of proceedings renunciation of appeal deportation order review azione di rivendicazione nel pignoramento ritiro della domanda di esecuzione esecuzione in via di pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
1407/2021 pronunciato dal TRIBUNALE di TRIESTE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391 cod. proc. civ.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
art. 380-bis c.p
1407/2021 pronunciato dal TRIBUNALE di TRIESTE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13867/2021 R.G. proposto da : IQBAL AZHAR, elettivamente domiciliato inROMA VIA ALBERICO II, 4, presso lo studio dell’avvocato FARINA MARIA ROSARIA (FRNMRS74C63C129W) rappresentato e difeso dall'avvocato MAGNI PIERCARLO (MGNPCR68C12L483U), -ricorrente- contro MINISTERO DELL' INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L' IMMIGRAZIONE- UNITA' DUBLINO , -intimato- avverso il DECRETO n. cronol. 1407/2021 pronunciato dal TRIBUNALE di TRIESTE Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 27/03/2023;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Così