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Ordinanza Interlocutoria — n. 13544/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands bankruptcy case to discuss conflict between ordinary court resolution claims and bankruptcy passive admission.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13544/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order and remanded the case for public hearing to resolve a specific legal conflict. The appellant argued that the ordinary court's judgment on contract resolution should preclude the bankruptcy trustee's claim for damages, while the lower court allowed the claim with reservations. The court determined that the internal contradiction between the two parallel proceedings required immediate discussion rather than a final ruling on admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 96, 2° comma, n. 3 l. fall.; When bankruptcy proceedings involve conflicting claims regarding contract resolution and passive admission, the court must remand the case for discussion to resolve the internal jurisdictional contradiction.

Parole chiave

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bankruptcy passive admission contract resolution claims conflict of judgments ordinary court jurisdiction interlocutory order remand rinvio della rendita aggiudicazione d'appalto edile risoluzione delle banche

Disposizioni normative citate

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Art. 96, 2° comma, n. 3 l. fall.
1.2 Rileva che nel caso in cui, alla data di apertura della procedura concorsuale, il giudizio anteriormente promosso nei confronti dell’imprenditore poi fallito sia ancora pendente in primo grado, non può trovare applicazione l’art. 96, 2°comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3953/2016
Cass. 2990/2020
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 28298-2016 r.g. proposto da: Fallimento Costruzioni Napoletane s.r.l. in liquidazione, (cod. fisc. e P.IVA 05538560631), in persona dei curatori Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Dott. Vittorio Marone e Dott. Vincenzo Pezzullo, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoGiuseppe Di Nola, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via Cola di Rienzo n.297, presso lo studio dell’AvvocatoBruno Tassone. - ricorrente - contro Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.i (cod. fisc. 01585570581 ), con sede in Roma , Piazza della Croce Rossa n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’Avvocato Francesco Albertelli, presso il cui studio in Roma, alla via Girolamo da Carpi n.6 elegge domicilio.- cont roricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Napoli , depositat o in data 4 novembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2023 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Costruzioni Napoletane (di seguito CN) s.r.l., capogruppo e mandataria dell’ATI cui Rete Ferroviaria Italiana (di seguito RFI) s .p.a. aveva affidato l’esecuzione didue ’ appalti, convenne la committente dinanzi al Tribunale di Roma,con separati atti di citazione, per sentir dichiarare risolti i contratti per fatto e colpadella stessa e per ottenerne la condanna al pagamento delle riserve e al risarcimento dei danni; RFI si costituì in entrambi giudizi chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento della già avvenuta risoluzione in danno dei contratti e la condanna dell’appaltatrice al risarcimento dei danni subiti.

Le cause, interrottesi a seguito del fallimento di CN, vennero riassunte dal curatore, mentre RFI, stante la sopravvenuta improcedibil ità in sede ordinaria delleproprie domand e di condanna, chiese l’ammissione allo stato passivo del Fallimento dei crediti risarcitori vantati. Il g.d. “ammise” il credito “per l’importo di euro 0,0, in attesa dell’esito del passaggio in giudicato delle sentenze” Il ricorso ex artt. 98 l. fall., proposto da RFI contro il provvedimento del g.d. è stato accolto dal Tribunale di Napoli, che, con decreto del 4 novembre 2016, ha ammessoil credito dell’opponente allo stato passivo del Fallimento di CN “con riserva dell’esito della decisione dei giudizi pendenti, con sentenza passato in giudicato”. 2.1 Il Tribunale ha osservato, per quanto qui ancora interessa, che:

a) il provvedimento del g.d. andava interpretato come di rigetto della domanda di insinuazione di RFI sino all’esito dei giudizi pendenti;

b) contrariamente a quanto sostenuto dal curatore, la cognizione delle contrapposte domande di inadempimento e di risoluzione dei contratti restava devoluta alla competenza del giudice ordinario, non essendo concepibile, attesa la necessità di un accertamento unitario sul punto, che il g.o dovesse decidere solo di quelle proposte dalla curatela (insensibili alla vis attractiva del tribunale fallimentare) e il giudice fallimentare di quelle proposte da RFI;

c) era stata corretta la decisione di RFI di proporre, pur nella pendenza dei giudizi ordinari, domanda tardiva di ammissione del credito risarcitorio al passivo , nonchéla successiva impugnazione, onde evitare il pericolo di una pronuncia di inammissibilità di una domanda cd. supertardiva, presentata, cioè, all’esito del passaggio in giudicato della decisione di quei giudizi; d ) poiché l’accoglimento della domanda di RFI dipendeva dall’esito dei giudizi pendenti in sede ordinaria (l’uno ancora dinanzi al Tribunale e l’altro dinanzi alla Corte d’appello di Roma) andava fatta applicazione, in via analogica, dei principi affermati dalle SS.UU. della Cassazione, seppure in tema di giurisdizione, secondo i quali,nelle ipotesi in cui venga richiesta l’ammissione al passivo di un credito il cui accertamento è devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti ovvero di un arbitro straniero, e l’ammissione del credito sia contestata, non verrebbe meno il potere di ammettere il credito con riserva, essendo gli organi fallimentari tenuti a considerare il credito come condizionale e a sciogliere la riserva in relazione all’esito del processo dinanzi al giudice competente, sì da consentire al creditore la partecipazione al riparto mediante accantonamento;e) la soluzione, dunque, nel caso in esame, doveva essere quella dell’ammissione con riserva, in attesa che il giudice ordinario, accogliendo l’una o l’altra delle due contrapposte domande di risoluzione avanzate dalle parti, decidesse sull’ an del credito dell’ opponente;

f) a conferma della esposta soluzione militavaanche il dettato del riformulato art. 72, 5°comma, l. fall., il quale prevede che l’azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimentonei confronti della parte inadempiente spiega in suoi effetti nei confronti del curatore, mentre se il contraente intende ottenere, con la pronuncia di risoluzione, la restituzione di una somma di denaro ovvero di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre domanda di ammissione al passivo;

g) non apparivano praticabili , invece, soluzioni alternative, ed in particolare quella della sospensione del giudiziodi opposizione, che si sarebbero poste in contrasto con l’esigenza della celerità della procedura fallimentare e del procedimento di accertamento del passivo ed avrebbero inoltre pregiudicato il diritto dell’opponente ad ottenere l’accantonamento del credito anche in ipotesi di chiusura del fallimento.

2. Il decretoè stato impugnat o da Fallimento di C N s.r.l. in liquidazione con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui R FI s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Con l’unico motivo il Fallimento lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 55, 3° comma, e 96, 2°comma, l. fall. 1.1 Osserva chenella specie non ricorre alcuna delle ipotesi in cui un credito può essere ammesso con riserva allostato passivo; ipotesi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, sono da considerarsi tassative, e di carattere eccezionale, in quanto l’ammissione con riserva incide negativamente sulla necessità di acquisire nel più breve tempo possibile un quadro completo ed unitario dei debiti dell’impresa fallita, dalla cui ricognizione derivano importanti conseguenze per l’ulteriore sviluppo della procedura concorsuale. 1.2 Rileva che nel caso in cui, alla data di apertura della procedura concorsuale, il giudizio anteriormente promosso nei confronti dell’imprenditore poi fallito sia ancora pendente in primo grado, non può trovare applicazione l’art. 96, 2°comma, n. 3, l. fall., il quale stabilisce che sono ammessi al passivo con riserva i crediti accertati con sentenza di primo grado non passata in giudicato,ma pronunciata prima della dichiarazione di fallimento,sicché nella specie avrebbe potuto essere ammesso con riserva unicamente il minor credito risarcitorio vantato da RFI per effetto della risoluzione del contratto ancora controversa nel giudizio pendente innanzi alla Corte di appello di Roma. 1.3 Assume, ancora, che il tribunale ha erroneamente equiparato il caso sottoposto al suo esame a quelli oggetto delle sentenze delle SS.UU. di questa Corte richiamate, nei quali il giudizio dalla cui soluzione dipendeva l’ammissione del credito al passivo fallimentare apparteneva ad altra giurisdizione (giurisdizione contabile e giurisdizione di arbitro straniero)e non a quella del giudice ordinario. 1.4 Evidenzia, sotto altro profilo, che il tribunale sarebbe incorso nell’errore di assimilareil credito non ancora sorto, e dunque meramente eventual e, di RFI a quelli condizionali (già sorti alla data del fallimento, ma non ancora esigibili perché la loro efficacia è subordinataad un evento futuro ed incerto), laddove tale prospettiva assimilatoria è predicabile solo qualora l’accertamento del credito sia riservato ad un’altra giurisdizione ovvero alla competenza inderogabiledi un tribunale diverso da quello fallimentare . 1.5Afferma che invece nella fattispecie in esame, in cui il rapporto fra le due domande contrapposte non è configur abile in termini di competenza , ma di specialità di rito, la domanda spiegata da RFI in sede di cognizione ordinaria dovrà essere dichiarata improcedibile, perché , per l’appunto, soggetta al rito dell’accertamento del passivo, mente r imarrà ferma dinanzi al Tribunale di Roma, giudice ritualmente adito, quella proposta dal curatore. 1.6Sostiene infine che, non ricorrendo la possibilità di riunione o trattazione congiunta delle due cause, pendenti dinanzi a Tribunali diversi, il risch i o derivante dal possibile conflitto fra giudicati potrà essere evitato solo sospendendo il processo pregiudicato, che è quello pendente in sede ordinaria, non potendosi sottrarre alla sede fallimentare l’accertamento del credito da far valere nel concorso.

2. Ritiene il Collegio che sia opportuno rimettere la causa alla discussione in pubblica udienza, in quanto le questioni prospettate dalricorrente da un lato postulano la soluzione di un contrasto interno alla Prima Sezione (quanto al profilo dei rapporti tra domanda di risoluzione coltivata innanzi al giudice ordinario e domanda di ammissione al passivo per i conseguenti crediti risarcitori e restitutori: si leggano in tal senso Cass. 3953/2016 ; Cass.2990/2020) e, dall’altro, evidenziano una problematica giuridica inedita, connessa alla peculiarità del caso in esame, ove le domande di risoluzione avanzate prima della dichiarazione di fallimento innanzi al Tribunale sono “incrociate”, avendole proposte sia l’appaltatrice in bonis sia , in via riconvenzionale, la committente, interessata a d ottenere l’ammissione del proprio creditorisarcitorio al passivo fallimentare .

P.Q.M.

La Corte rinvia la